Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna le disposizioni relative alle certificazioni verdi ed agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori ( https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9727220.)
Era il 22 settembre 2021 quando vi abbiamo illustrato le diposizioni entrate in vigore per l’accesso ai luoghi di lavoro (https://www.rennastudiolegale.it/green-pass-e-posto-di-lavoro-pensi-di-conoscere-gia-tutto/)
A chi si rivolge?
Dal 15 dicembre 2021 l’ obbligo vaccinale viene esteso anche per il personale, rispettivamente:
- della scuola (“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”);
- del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007;
- delle strutture sanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 (“ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni”);
- degli Istituti penitenziari (“personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”).
Cos’altro prevede lo schema di decreto?
►Lo schema di decreto in esame si è pronunciato anche sull’attuazione della disposizione relativa alla revoca delle certificazioni verdi, sia con riferimento alle ipotesi di sopraggiunta positività di un interessato che ha completato il ciclo vaccinale, sia di generazione o di acquisizione fraudolenta delle stesse.
Lo schema di decreto in esame delinea, con alcune differenze rispetto a quanto previsto nell’originaria versione del d.P.C.M. del 17 giugno 2021, il flusso di dati relativi alla sopraggiunta positività del soggetto in possesso di una certificazione verde in corso di validità attraverso il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di inserire gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate (art. 1, comma 1, lett. d), dello schema di decreto che sostituisce l’art. 8, comma 5, del d.P.C.M. 17 giugno 2021).
►i soggetti tenuti alla verifica del possesso della certificazione verde, sono autorizzati ad utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.
► se il lavoratore intende consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto ad effettuare il regolare controllo sulla validità della stessa, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.
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