CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI BANCARI

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Commento a Trib. Siena, decreto ingiuntivo del 10.10.2024

 

La questione relativa alle conseguenze dell’avvenuto inserimento di clausole abusive in contratti stipulati tra consumatori ed operatori professionali è spesso protagonista di accesi dibattiti, sia dentro che fuori le aule di tribunale.

In particolare, il tema assume particolare interesse con riferimento ai contratti bancari stipulati con gli istituti di credito.

Infatti, è indubbio che sia i soggetti che ottengono mutui o finanziamenti, sia i garanti, qualora agiscano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, assumano lo status giuridico di consumatori.

Di recente, è stato sottoposto al Tribunale di Siena un ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un istituto di credito, avente ad oggetto proprio un contratto di credito al consumo.

L’Autorità giudiziaria adita ha evidenziato che l’art. 33 del Codice del Consumo è chiaro nell’affermare che devono presumersi vessatorie, salvo prova contraria, tutte quelle clausole che sanciscono, a carico del consumatore, decadenze ad altre limitazioni alla possibilità di difendersi in un futuro giudizio.

Nel caso di specie, nel contratto era presente una clausola di decadenza dal beneficio del termine, di cui, peraltro, l’istituto creditore si era effettivamente avvalso.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che tale clausola deve considerarsi vessatoria, non rilevando, a tal fine, la sussistenza di una c.d. doppia sottoscrizione.

Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato accolto solo limitatamente alle somme corrispondenti alle rate scadute e non pagate alla data di decadenza del beneficio del termine, dovendo, invece, escludersi l’ingiunzione per l’importo residuo.

Infatti, proprio l’accertamento della natura vessatoria della clausola di decadenza del beneficio del termine (con la conseguente declaratoria di nullità) ha impedito che al consumatore venisse ingiunto il pagamento integrale della somma richiesta dall’istituto bancario nel ricorso per decreto ingiuntivo.

In conclusione, è auspicabile che un consumatore – sia quando assume la veste di garante, sia quella di obbligato principale – che abbia ricevuto intimazioni di pagamento (sia giudiziali che extragiudiziali) da parte del proprio istituto bancario, si rivolga immediatamente al proprio avvocato di fiducia.

In questi frangenti, infatti, è necessario l’occhio esperto di un legale che verifichi l’effettiva sussistenza, tra le pagine del contratto, di clausole vessatorie, allo scopo di farne valere l’invalidità in sede giudiziale.

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

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