Abstract: Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale di locazione finanziaria per morosità dell’utilizzatore, cui non fa seguito l’immediata restituzione del bene, si pone la questione dell’individuazione del soggetto passivo dell’IMU. In particolare, diviene problematico stabilire se, nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.
Il caso
Una società di Leasing aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di accertamento notificatole dal Comune in cui era situato il complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria ad una società, in ragione dell’omesso versamento del saldo dell’IMU dello stesso, sostenendo che non era soggetto passivo e, pertanto, non era tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era stato riconsegnato alla proprietaria successivamente all’annualità di riferimento dell’accertamento IMU.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso.
La sentenza, impugnata dal Comune, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva l’appello sostenendo che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, sostenendo che la C.T.R. aveva errato a ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il concedente. Il motivo è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato.
Conclusione
Ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto“.
Orbene, in materia si è recentemente consolidato un indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo.
Ne discende che, con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).
Dunque, l’IMU, essendo un’imposta di natura prettamente patrimoniale, nell’individuare il soggetto passivo tiene conto della nozione civilistica di “possesso”, secondo cui è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto del bene stesso.
(Cass.Civ., Sez. VI- 5, Ord., 23/12/2021, n.41390)
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Laureata in Giurisprudenza presso Università del Salento a Lecce nell'Aprile 2021 con una tesi in Diritto del consumatore e del mercato dal titolo “Commercio elettronico e tutela del consumatore”, ha partecipato al progetto “Change the World Model United Nations” presso Headquartes of UN a New York ed al Corso di formazione “United Nations Delegate” ed a quello “Global Affair” presso Associazione Diplomatici.
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