Commento a Trib. Marsala, Sez. civ., ordinanza del 25 febbraio 2025
Sei stato illegittimamente segnalato dalla tua banca nella Centrale Rischi di Banca d’Italia e vuoi trovare una rapida soluzione per evitare conseguenze pregiudizievoli? Prosegui la lettura di questo articolo e troverai le risposte che cerchi!
Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso cautelare d’urgenza proposto da alcuni consumatori volto ad ottenere la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate nei loro confronti presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).
Il provvedimento riprende un consolidato orientamento giurisprudenziale che delimita con precisione i presupposti necessari per la legittima segnalazione a sofferenza di un cliente da parte degli intermediari finanziari.
Il caso oggetto di analisi presenta caratteristiche ricorrenti in numerose controversie tra consumatori e società finanziarie. I ricorrenti avevano sottoscritto, presso il proprio domicilio tramite incaricati di zona, alcuni contratti di vendita con società venditrici per l’acquisto di beni di consumo (climatizzatori, sistemi di cottura, purificatori d’aria).
Tali contratti, denominati “proposte di acquisto”, prevedevano contestualmente la sottoscrizione di un finanziamento con una società finanziaria, resistente nel procedimento cautelare. Il meccanismo contrattuale previsto aveva un contenuto particolare: a fronte dell’obbligo di restituire le rate del finanziamento, le società venditrici garantivano ai consumatori l’erogazione di voucher mensili (“punti fedeltà”) di valore economico pari o quasi alle rate di finanziamento che l’acquirente era tenuto a corrispondere.
Il Tribunale di Marsala ha inizialmente accolto la domanda inaudita altera parte, disponendo con decreto del 30 gennaio 2025 l’ordine alla finanziaria di provvedere all’immediata cancellazione delle segnalazioni. Successivamente, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti – nella quale la società finanziaria non si è costituita ed è stata dichiarata contumace – il giudice ha confermato il decreto precedentemente emesso.
Le motivazioni dell’ordinanza offrono importanti spunti di riflessione sull’istituto della segnalazione in Centrale Rischi e sui suoi presupposti giuridici. Il magistrato ha richiamato con precisione la disciplina normativa che regola il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia: esso è regolamentato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle successive istruzioni emanate in conformità della stessa. Tale delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.).
La Centrale rischi viene correttamente definita come un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
Attraverso tale sistema, viene fornita agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito di credito della clientela e, più in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito, con l’obiettivo ultimo di garantire la stabilità dell’intero sistema creditizio.
La Centrale dei rischi opera mediante un continuo flusso di dati che censisce informazioni di carattere individuale relative ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.
L’ordinanza chiarisce un punto centrale: l’intermediario tenuto alla segnalazione dei dati alla Centrale dei rischi è l’ente titolare del credito, anche nell’ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella concreta gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.
Gli intermediari sono obbligati a segnalare l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente qualora, alla data cui si riferisce la rilevazione, emerga una posizione “in sofferenza” del cliente stesso.
Il Tribunale di Marsala richiama opportunamente l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità riguardo ai presupposti necessari per la legittima segnalazione a sofferenza.
Secondo tale orientamento, ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza solo laddove si riscontri, a carico del debitore, una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza.
L’elemento fondamentale evidenziato dal giudice è che presupposto della segnalazione non è semplicemente l’esistenza del credito in sé e neppure uno stato di insolvenza conclamata, ma la ragionevole ed oggettiva opinione, sostenuta da elementi concreti, che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui.
Tale valutazione deve essere riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può desumersi dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento.
Nell’applicare questi principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato come, sulla base del giudizio sommario proprio della tipologia di domanda cautelare esperita, non vi fosse prova di alcuna valutazione complessivamente operata dalla società finanziaria sulla situazione economico-finanziaria dei ricorrenti al momento della segnalazione.
Inoltre, non risultava dimostrato che la situazione finanziaria dei consumatori fosse tale da ingenerare una definitiva e non transitoria difficoltà di adempiere. Al contrario, dalla documentazione versata in atti, emerge che tale difficoltà poteva essere ragionevolmente esclusa, anche in ragione dell’importo dei finanziamenti concessi.
Il Tribunale ha quindi ritenuto verosimilmente fondato il ricorso quanto al fumus boni iuris. Inoltre, giudice si è preoccupato di verificare anche il secondo presupposto necessario per l’accoglimento della domanda cautelare: il periculum in mora.
Al riguardo, l’ordinanza evidenzia due aspetti rilevanti: da un lato, l’incidenza negativa della segnalazione sulla reputazione di chi ne sia oggetto; dall’altro, la concreta impossibilità di accedere al credito, circostanza che può avere ricadute significative su diversi aspetti della vita anche dei soggetti che non esercitano un’attività imprenditoriale.
In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso, confermando l’ordine impartito alla società finanziaria di provvedere all’immediata cancellazione delle segnalazioni effettuate nel SIC e nella Centrale di Rischi della Banca d’Italia nei confronti dei ricorrenti.
L’ordinanza del Tribunale di Marsala offre diversi spunti di riflessione sul tema della segnalazione in Centrale Rischi, istituto che riveste un’importanza centrale nell’ambito dei rapporti bancari e finanziari.
Tale sistema, concepito per garantire la stabilità del sistema creditizio attraverso la condivisione di informazioni rilevanti tra gli intermediari, rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione del merito creditizio dei clienti.
Tuttavia, proprio per le significative ripercussioni che una segnalazione negativa può avere sulla vita economica e sociale dei soggetti coinvolti, l’ordinamento giuridico ha progressivamente delineato confini sempre più precisi entro i quali tale strumento può essere legittimamente utilizzato.
Il caso in esame mette in luce come la segnalazione in Centrale Rischi non possa essere utilizzata come mero strumento di pressione nei confronti del debitore o come semplice conseguenza automatica di un inadempimento, ma richiede una valutazione approfondita della situazione patrimoniale complessiva del soggetto, che deve presentare caratteri di oggettiva e non transitoria difficoltà economica.
In assenza di tale valutazione, la segnalazione diventa illegittima e può essere fonte di responsabilità per l’intermediario finanziario che l’ha effettuata.
Particolarmente interessante è la valorizzazione dell’eccezione di inadempimento nel contesto dei contratti collegati.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Marsala, è evidente che tra il contratto di acquisto dei beni e il contratto di finanziamento sussisteva un collegamento funzionale, tanto che l’inadempimento delle società venditrici (mancata erogazione dei voucher promessi) ha legittimato i consumatori a sospendere il pagamento delle rate di finanziamento.
Tale collegamento negoziale è una fattispecie ricorrente nelle controversie consumeristiche e il riconoscimento della sua rilevanza giuridica rappresenta un importante strumento di tutela per la parte debole del rapporto contrattuale.
Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda la tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che si conferma strumento particolarmente efficace nei casi di segnalazione illegittima in Centrale Rischi.
La rapidità di tale rimedio processuale consente infatti di ottenere in tempi brevi la rimozione della segnalazione negativa, evitando che il pregiudizio alla reputazione creditizia del soggetto si protragga per il tempo necessario alla definizione di un giudizio ordinario.
In questi casi, l’irreparabilità del pregiudizio – requisito essenziale per l’accoglimento della domanda cautelare – è in re ipsa, considerando le significative limitazioni all’accesso al credito che derivano da una segnalazione negativa.
L’ordinanza evidenzia anche l’importanza della buona fede e correttezza nei rapporti tra intermediari finanziari e clienti.
La segnalazione in Centrale Rischi rappresenta infatti l’esercizio di una prerogativa che, pur essendo legittima in astratto, deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
In quest’ottica, l’intermediario finanziario è tenuto a valutare con attenzione le ragioni dell’inadempimento del cliente, soprattutto quando esse sono connesse a circostanze che esulano dalla sua sfera di controllo o derivano dall’inadempimento di soggetti terzi (come nel caso in esame, in cui l’inadempimento dei consumatori era conseguenza diretta dell’inadempimento delle società venditrici).
Pertanto, se sei stato illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia, rivolgiti ad un avvocato esperto nella materia, il quale saprà come agire per ottenere una rapida cancellazione, evitando che tu possa subire conseguenze pregiudizievoli.
Se vuoi approfondire ulteriormente la questione:
- https://www.rennastudiolegale.it/centrale-rischi-quando-una-segnalazione-errata-ti-blocca-il-futuro/
- https://www.rennastudiolegale.it/crif-cerved-cai-centrale-rischi-che-differenza-ce/
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