Abstract: Il Decreto Legge c.d. “Semplificazioni bis”, convertito in Legge a fine luglio 2021, introduce importanti novità in tema di iter procedurali ed autorizzativi in materia di impianti fotovoltaici al fine di incentivare, in via generale, lo sviluppo delle fonti di produzione di energia elettrica rinnovabile alternative alla fonte fossile.
PREMESSA
Il Decreto Legge c.d. “Semplificazioni bis”, convertito in Legge lo scorso 30 luglio 2021, contiene misure volte all’accelerazione delle procedure di sviluppo delle fonti rinnovabili. Tra queste, e con particolare riferimento all’iter procedurale ed autorizzativo per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici, vengono in rilievo, in particolare, la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di impianti fotovoltaici, gli incentivi per gli impianti fotovoltaici in terreni coltivati (c.d. agrivoltaico) e la semplificazione del procedimento di modifica degli impianti che comporta un incremento della potenza degli stessi (c.d. repowering)
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LO SVILUPPO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Al dichiarato fine di imprimere una decisa accelerazione alle procedure di installazione degli impianti fotovoltaici, la normativa in commento semplifica la procedura per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti fotovoltaici fino ad una potenza di 20 Mw connessi alla rete elettrica di media tensione purché localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.
In particolare, per l’attività di costruzione ed esercizio di tali impianti, è prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS) in luogo della più complessa procedura di autorizzazione unica (c.d. AU).
Inoltre, per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, viene esclusa la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) purché venga prodotta dal proponente un’autocertificazione attestante che l’intervento non ricade nelle aree ritenute meritevoli di maggiore tutela ai sensi delle Linee Guida sulle Rinnovabili.
E’ prevista, poi, la possibilità di procedere alla realizzazione diretta degli impianti fotovoltaici recanti le caratteristiche di cui sopra anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.
Viene, invece, introdotta la competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 Mw.
Viene, infine, elevata la soglia di potenza dell’impianto al di sopra della quale è necessaria l’Autorizzazione Unica (A.U.) e portata dai precedenti 20 Kw agli attuali 50 kw, fatta salva l’ipotesi eccezionale riportata all’inizio del presente paragrafo.
INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN TERRENI COLTIVATI (C.D. AGRIVOLTAICO)
La normativa in commento introduce un’eccezione al generale divieto, previsto per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di beneficiare di incentivi statali.
In particolare, si prevede che il divieto di accesso ai suddetti incentivi non opera con riguardo agli impianti c.d. agrovoltaici che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra in modo da non compromettere la continuità delle sottostanti attività di coltivazione agricola e pastorale.
L’accesso agli incentivi è, inoltre, subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Il tutto all’evidente fine di non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale svolte sui terreni.
INTERVENTI DI REPOWERING
Al fine di promuovere la semplificazione del procedimento autorizzativo per l’ammodernamento degli impianti fotovoltaici esistenti, la normativa in commento dispone che gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici esistenti che – anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata – non comportano variazioni delle dimensioni, della volumetria e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, possono essere autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) in luogo dell’autorizzazione unica (AU), in quanto modifiche non sostanziali.
E ciò a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento (c.d. repowering).
Restano, in ogni caso, ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale (VIA).
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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