Abstract: Con D.L. 44/2021, conv. in L. 76/2021, il legislatore ha introdotto due norme volte ad escludere la responsabilità penale del personale sanitario per i delitti di omicidio e lesioni personali colposi da somministrazione del vaccino anti-Covid 19 e, più in generale, a limitare tale responsabilità penale ai soli casi di “colpa grave” a favore di tutti gli esercenti la professione sanitaria per i fatti occorsi nel periodo emergenziale. Ma quali sono i presupposti? Cosa cambia rispetto allo scudo penale già esistente nel codice?
RATIO DELLA NOVITA’ NORMATIVA
Alla luce della Relazione n. 35/2021, redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione, è chiara la ratio che ha portato il legislatore a intervenire nuovamente sul tema della responsabilità medica in ambito sanitario, in particolare per i fatti occorsi nel periodo di emergenza pandemica.
Invero, a seguito di alcuni decessi correlati alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19 (in particolare AstraZenenca), da cui sono scaturite indagini penali nei confronti del personale sanitario che lo aveva inoculato, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire a favore di tale categoria professionale per contrastare sul nascere il già diffuso fenomeno della c.d. “medicina difensiva”, ossia, in questo specifico caso, il rifiuto da parte del personale sanitario di somministrare il vaccino per il timore di incappare nelle maglie della giustizia, con l’effetto negativo di allungare i tempi della campagna vaccinale.
Al fine di avversare il generale fenomeno della “medicina difensiva”, il legislatore aveva già introdotto nel nostro ordinamento giuridico delle norme penali volte a escludere o limitare la responsabilità penale dei medici per la verificazione di taluni delitti, al ricorrere di taluni presupposti tassativamente previsti.
Tuttavia, la scelta politico-criminale di introdurre un’esimente ad hoc per escludere o limitare la responsabilità penale del personale sanitario nell’ambito dell’emergenza pandemica è stata adottata a seguito di una valutazione di inadeguatezza dello scudo penale già previsto dall’art. 590 sexies c.p. (introdotto con la L. Gelli-Bianco) ad arginare e fronteggiare la eccezionale emergenza sanitaria da Covid 19.
Ma quali sono i presupposti di applicabilità delle nuove norme e le principali differenze con quella preesistente?
Prima di specificare i presupposti di applicabilità delle citate esimenti, entrambe connotate da profili di temporaneità, poiché destinate ad operare anche retroattivamente ma solo per i fatti occorsi nel periodo di emergenza epidemiologica (trattandosi di norme in bonam), occorre partire dal dato normativo, ossia dalla lettera degli artt. 3 e 3 bis del D.L. 44/2021.
ART. 3 D.L. 44/2021 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
L’art. 3 esclude la responsabilità penale del personale sanitario per i fatti di omicidio (art. 589 c.p.) e lesioni personali colposi (art. 590 c.p.), verificatisi a causa della somministrazione del vaccino anti-Covid 19effettuata nel corso della campagna vaccinale, “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
Orbene, la succitata norma prevede l’esonero della responsabilità penale del personale sanitario al ricorrere dei seguenti presupposti:
Il verificarsi dell’evento morte o lesioni del vaccinato;
la sussistenza del rapporto di causalità tra lo specifico atto di somministrazione del vaccino e gli eventi avversi sopra individuati;
la conformità della somministrazione alle relative regole cautelari.
L’ambito operativo dell’esimente è strettamente circoscritto alla fase di inoculazione del vaccino e a quella ad essa prodromica eseguita dal medico o dall’infermiere per tutto il periodo della campagna vaccinale.
La relazione n. 35/2021 dell’Ufficio del Massimario, sul punto, precisa che l’espressione “responsabilità sanitaria” impedisce di estendere la causa di non punibilità di cui si discute a tutta la filiera della vaccinazione, ossia all’azienda produttrice e alle autorità che hanno proceduto alle autorizzazioni all’impiego e stabilito le modalità di somministrazione[1].
3 BIS D.L. 44/2021 – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
L’art. 3 bis, invece, aggiunto al decreto in sede di conversione, estende lo scudo penale introdotto dall’art. 3 a tutte le attività sanitarie (non solo alla vaccinazione), limitando la punibilità per i fatti di omicidio e lesioni personali colposi commessi dal personale sanitario nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza ai soli casi di “colpa grave”.
Inoltre, ai fini della valutazione del grado della colpa, al comma 2 il legislatore ha statuito che “il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.
A differenza dell’art. 3, che subordina la non punibilità alla sola osservanza delle regole cautelari in materia di vaccinazione, l’art. 3 bis, invece, prevedendo la punibilità per i soli casi di colpa grave, dovrebbe dunque escluderla nei soli casi di colpa lieve.
La norma specifica, inoltre, che la causa di non punibilità può trovare applicazione solo se i fatti commessi trovano causa nella situazione emergenziale.
Sul punto, è stato chiarito come il legislatore, con tale espressione, non abbia inteso riferirsi al mero dato cronologico, poiché non basta che i fatti siano occorsi durante lo stato di emergenza deliberato dal governo, ma devono per converso essersi causalmente verificati in uno “stato d’impellenza” tale da alterare il normale processo di azione[2].
Il tratto più innovativo della norma in esame attiene alla definizione orientativa di colpa grave tracciata dal comma 2, in quanto detta espressamente gli indici in base ai quali il giudice deve eseguire l’accertamento sul grado della colpa.
Il legislatore, in altri termini, sottrae la valutazione sul grado della colpa alla discrezionalità assoluta del giudice, la indirizza e la limita indicando tre diversi fattori che possono concorrere ad escludere la gravità della colpa, ossia:
la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto;
la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili;
il minor grado di esperienze e di conoscenze tecniche conosciuto dal personale sanitario.
DIFFERENZE CON IL PREESISTENTE SCUDO PENALE
E’ interessante evidenziare le differenze e il rapporto che sussiste tra il preesistente scudo penale previsto dall’art. 590 sexies c.p. e i nuovi artt. 3 e 3 bis del D.L. 44/2021.
Anche in tal caso, è necessario partire dalla lettera della norma per comprendere non solo le differenze, ma anche i motivi che hanno portato il legislatore a ritenerla inidonea nel corso dell’emergenza epidemiologica..
L’art. 590 sexies c.p. recita: “Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria […] Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
E’ evidente come la norma appena citata richiede specifici presupposti al fine di escludere la punibilità dei medici, limitando altresì la sua applicabilità ai soli casi in cui la condotta del medico sia connotata da imperizia.
Orbene, il legislatore del novum normativo, tenuto conto che il rischio di responsabilità dell’operatore sanitario nel periodo emergenziale è superiore rispetto al normale e che il personale sanitario è stato chiamato a contrastare un virus ignoto e a gestire una situazione eccezionale, caratterizzata da un numero altissimo di decessi e dall’assenza di linee guida e pratiche accreditate da seguire, ha ritenuto tale norma inadatta e incompatibile con il periodo pandemico.
Il legislatore, pertanto, è intervenuto per estendere le ipotesi di esonero di responsabilità del medico anche ai casi in cui la propria condotta sia connotata da imprudenza e negligenza (non grave nell’art. 3 bis) e non solo da imperizia, come l’art. 590 sexies c.p., senza alcun riferimento all’osservanza di linee guida e raccomandazioni.
Da ultimo, la relazione dell’Ufficio del Massimario evidenzia anche il rapporto di specialità che sussiste tra le due norme in parola, posto che gli articoli 3 e 3 bis non si riferiscono all’attività medica in genere ma solo allo specifico atto di somministrazione del vaccinoanti-Covid 19 e, in ogni caso, alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale con condizioni di applicabilità diverse e più ampie.[3]
[1] Rel. n. 35-2021, Uff. del Massimario della Corte di Cassazione, pg. 12
[2] Rel. n. 35-2021, Uff. del Massimario della Corte di Cassazione, pg. 20
[3] Rel. n. 35-2021, Uff. del Massimario della Corte di Cassazione, pgg. 7,8
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Laureata presso l’Università degli Studi di Lecce con una tesi dal titolo “Il Concorso esterno nel reato associativo” relatore
prof. Matteo Caputo, si abilita alla professione di avvocato dal 2020.
Ha concluso nel luglio 2019 un tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) presso
il Tribunale del Riesame di Lecce, nel corso del quale ha assisto e coadiuvato il Magistrato affidatario dott. Antonio Gatto,
giudice del Tribunale del Riesame di Lecce, il quale ha valutato come “Eccellente” l’attività posta in essere dalla
professionista durante i diciotto mesi formativi.
Aree di competenza:
- Diritto Amministrativo
- Diritto penale
- Sistemi di compliance aziendali (231, anticorruzione, ecc.)
- Lead Auditor sistemi di gestione per l’anticorruzione in conformità alla ISO 37000:2016
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