La tutela del patrimonio culturale, quali novità normative?
Nella seduta di giovedì 3 marzo, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato).
L’intervento legislativo:
– colloca nel codice penale, con un titolo espressamente dedicato, gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;
– introduce nuove fattispecie di reato;
– innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
– introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
– potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale;
– amplia le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche.
In particolare, il provvedimento inserisce nel codice penale il titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.
Vengono inoltre punite le condotte di illecito impiego, importazione ed esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la proposta di legge prevede un’aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità. Viene inoltre consentita la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali di svolgere attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito delle opere d’arte.
Quali sono le connessioni con il d.lgs. 231/01
Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/01 si amplia con due nuovi reati e segnatamente:
– Art. 25-septiesdecies, “Delitti contro il patrimonio culturale“.
Attraverso questa disposizione, sarebbe così esteso il catalogo dei reati presupposto alle seguenti nuove fattispecie:
•art. 518-novies c.p.(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), alla commissione del quale si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
• artt. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-decies (Importazione illecita di beni culturali) e 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla commissione dei quali si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
• artt. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte), alla commissione dei quali si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
• artt. 518-bis (Furto di beni culturali), 518-quater (Ricettazione di beni culturali) e 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si applicherebbe la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
– Art. 25-duodevicies, relativo ai delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. La norma, in relazione alla commissione di detti delitti (che sarebbero rispettivamente disciplinati dagli artt. 518-sexies e 518-terdeciesdel codice penale), comminerebbe una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.
Solo sanzioni pecuniarie?
Oltre alle sanzioni pecuniarie per le fattispecie rientranti nei reati presupposto ex d.lgs. 231/01 sono previste anche sanzioni interdittive richiamate dall’art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 2 anni per le fattispecie di reato collegate all’art. Art. 25-septiesdecies o interdizione definitiva ex art. 16 comma 3, d.lgs. 231/2001nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. Art. 25- nel caso in cui l’ente (o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali.
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Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
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