Le manette ai polsi di Mario Chiesa
Il 17 febbraio 1992 le manette scattarono ai polsi di Mario Chiesa, autorevole esponente del PSI, Presidente del ‘Pio Albergo Trivulzio’, la c.d. Baggina di Milano, grazie alle denunce dell’imprenditore Luca Magni, che per acquisire un appalto di pulizie, pagò, sotto il “vigile sguardo” dei carabinieri, una tangente del 5% dell’importo del contratto aggiudicato illecitamente.
Chiesa definito “mariuolo”, a ridosso del suo arresto, da Bettino Craxi, rappresentò la buccia di banana su cui cadde una intera classe dirigente; grazie al lavoro puntuale di un “pool di magistrati”, passati alla storia: Di Pietro, Colombo, D’Ambrosio, Davigo, Parenti, Boccassini, coordinati dal Procuratore capo Borrelli.
L’inchiesta denominata “Mani Pulite” rivoluzionò il panorama politico italiano, sparirono i partiti della costituente e si parlò di passaggio dalla “Prima Repubblica” alla “Seconda Repubblica”.
Il Paese non fu rivoltato come un calzino, dopo le centinaia di arresti dei primi 2 anni e le migliaia di iscritti nel registro degli indagati, che presagivano una vera e propria “rivoluzione etica” tutto è cambiato.
Ci pensarono “lungaggini processuali, allontanamenti e tradimenti, ispezioni e prescrizioni”. Inoltre, con il tempo i protagonisti del “pool” se ne andarono, chi in pensione, chi in Parlamento, chi al governo, chi al cimitero…
Piercamillo Davigo teorizzò in ordine al c.d. “darwinismo della corruzione”, in particolare sosteneva: “noi magistrati svolgiamo la stessa funzione che in natura svolgono gli animali predatori: miglioriamo la specie predata. Eliminiamo, semplicemente, i corrotti meno furbi“.
La normativa anticorruzione
Da <<mani pulite>> in poi la metamorfosi criminologica della corruzione, ha indotto il legislatore a privilegiare un approccio decisamente orientato alla prevenzione, con gli strumenti tipici del diritto amministrativo, piuttosto che affidare le strategie anticorruttive esclusivamente o principalmente all’apparato penale-repressivo.
L’attuale disciplina anticorruzione si fonda su due provvedimenti normativi di ampio respiro, integrati da altri più di dettaglio, oltre che dalle previsioni del codice penale e del d.lgs. 8.6.2001, n. 231 sulla responsabilità da reato degli enti: la l. 6.11.2012, n. 190 (cd. “Legge anticorruzione”), autentica riforma “di sistema”, la l. 27.5.2015, n. 69, il whistleblowing” con la l. 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” sino alla c.d. “Spazzacorrotti” l. n. 3/2019.
La ISO 37001
Il Sistema di Gestione Anticorruzione secondo lo standard internazionale ISO 37001:16 – Anti-Bribery Management Systems è uno strumento forte in mano alle organizzazioni aziendali ed agli Enti pubblici per contrastare la corruzione: favorisce da un lato la crescita di una cultura della trasparenza e dell’integrità e dall’altro lo sviluppo di misure efficaci per prevenire ed affrontare fenomeni corruttivi.
Lo standard ISO 37001:16, tuttavia, tra i presidi ed assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione della corruzione, rappresenta sicuramente lo strumento più maturo e tendenzialmente più efficace, perchè sintetizza le esperienze normative internazionali in un’ottica gestoria, secondo standard di qualità e tracciabilità dei processi.
Soprattutto è soggetto ad una verifica di parte terza – ossia di un Ente di Certificazione, che attraverso procedure di audit, a loro volta standardizzate, valuterà l’effettiva capacità dell’ente di applicare la compliance anticorruzione, obbligandolo ad una continua verifica del sistema e ad un aggiornamento contestuale al verificarsi di eventuali criticità e non conformità.
La certificazione da parte di un organismo terzo ed accreditato rappresenta il fatto rilevante e facilmente riconoscibile dal mercato nonché di immediata valutazione in ipotesi di sindacato giurisdizionale inerente presunti fatti corruttivi, in sintesi accresce la reputazione dell’ente beneficiario.
Interessanti convergenze tra i tre sistemi anticorruzione
Il sistema di prevenzione della corruzione secondo i tre schemi di compliance accreditati (L. 190/12 c.d. “Severino”: piano di prevenzione della corruzione e trasparenza PPCT – D.lgs. 231/01 – Codice Etico e protocolli anticorruzione – ISO 37001:16) prevedono tutti, preliminarmente, una analisi dei rischi e segnatamente una analisi del contesto (interno ed esterno) in cui si muove l’ente.
Altro requisito, di particolare incidenza, che accomuna i tre sistemi di compliance, ricade sulla individuazione di una figura responsabile dell’applicazione del sistema di controllo, ovvero, rispettivamente: il responsabile prevenzione della corruzione per la legge Severino; l’organismo di vigilanza e controllo 231; il responsabile della conformità del sistema di gestione anticorruzione 37001.
Inoltre, la leadership e la pianificazione preliminare, sebbene con differenti scelte lessicali, è prevista in tutti e tre gli schemi di compliance.
Alla stessa stregua, la formazione del personale rappresenta un fondamento imprescindibile per l’efficacia dei sistemi di compliance, così come la possibilità di ricevere segnalazioni su presunti illeciti, il c.d. whistleblowing, nonché l’approntamento da parte dell’organo decisionale di risorse finanziarie necessarie per garantire l’efficacia delle procedure.
Conclusioni
Di recente nella classifica di Trasparency International l’Italia ha scalato diverse posizioni, salendo dal 69mo posto al 52mo e occorre precisare che la graduatoria tiene conto di indicatori che si riferiscono alla “percezione della corruzione” ossia al livello di fiducia dei cittadini rispetto agli strumenti di contrasto alla corruzione.
E’ evidente che la legge Severino (L. 190/12), l’azione di ANAC unitamente ad altri istituti quali il Whistleblowing ed il FOIA – Freedom of Information Act – la legge che tutela il diritto di informazione e di accesso ai cittadini alle attività delle Pubbliche Amministrazioni e da ultimo la ISO 37001 rappresentano degli ottimi strumenti di prevenzione della corruzione.
Giovanni Falcone era ottimista sulla possibilità di sconfiggere la Mafia a maggior ragione lo dobbiamo essere per la corruzione; la trasparenza e la cultura sono le strade più idonee per continuare a combattere e vincere la guerra.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...