TRANSFER PRICING: LA RILEVANZA IVA DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE

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Analisi della risposta all’interpello n. 266 del 18 dicembre 2024 fornita dall’Agenzia delle Entrate

Il Transfer Pricing (TP) si riferisce alle politiche e ai metodi utilizzati dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo per determinare i prezzi delle transazioni tra le consociate operanti in diverse giurisdizioni fiscali. L’obiettivo principale del TP è garantire che i prezzi applicati siano conformi al principio della libera concorrenza (arm’s length), ovvero che siano simili a quelli che sarebbero applicati tra parti indipendenti in condizioni di mercato comparabili, evitando pratiche di erosione della base imponibile (base erosion) e garantire una corretta allocazione del reddito tra le diverse entità del gruppo (profit sharing).

A riguardo, meritano particolare attenzione i transfer pricing adjustments, consistenti in modifiche apportate ai prezzi delle transazioni intercompany finalizzati a riflettere le variazioni necessarie affinché i risultati economici delle entità coinvolte siano conformi al principio di libera concorrenza. Tali aggiustamenti possono essere effettuati:

  • A posteriori: quando si verifica una differenza tra il prezzo inizialmente stabilito e quello che sarebbe stato applicato in una transazione tra parti indipendenti.
  • Periodicamente: attraverso fatturazioni aggiuntive o rettifiche contabili che permettono di correggere eventuali discrepanze nel margine operativo rispetto a quanto stabilito dalla TP policy del gruppo.

Questi aggiustamenti sono fondamentali per garantire che la marginalità delle entità coinvolte sia coerente con il loro profilo funzionale, evitando così contestazioni fiscali e sanzioni.

Sul tema suscita interesse la risposta all’Interpello n. 266 dell’Agenzia delle Entrate che ha un impatto significativo sulla rilevanza IVA dei TP adjustments, poiché definisce il perimetro di applicazione dell’imposta per queste operazioni.

Il caso trattato dall’amministrazione finanziaria riguarda una società residente in Stato UE ma ivi identificata ai fini IVA in Italia che effettua operazioni intracomunitarie di acquisto e importazione di beni, soggetti a lavorazione e, successivamente, ceduti ad altra impresa residente in USA appartenente al medesimo gruppo. Nello specifico, la società istante dichiara che, per permettere alla consociata USA di raggiungere il margine operativo previsto dalla TP policy del gruppo, emette inizialmente una fattura del 5% del valore dei beni esportati ed in seguito una fattura per il restante 95%. Quindi, chiede se tali operazioni siano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

AdE, rispondendo al quesito, chiarisce che la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto dal soggetto passivo, non essendo automaticamente rilevanti i TP adjustments riferiti, invece, a valori stimati secondo criteri oggettivi (arm’s length). Pertanto, gli aggiustamenti possono essere considerati rilevanti ai fini IVA solo se risultano da specifiche clausole contrattuali che modificano il corrispettivo originariamente convenuto con la TP policy. In particolare, dal contratto tra le entità coinvolte deve risultare che le operazioni abbiano i requisiti di seguito indicati.

  • Siano a titolo oneroso (in denaro o in natura).
  • Abbiano ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi specificamente individuate e soggette ad IVA.
  • Siano direttamente collegate al corrispettivo originariamente pattuito.

Alla luce delle indicazioni fornite l’amministrazione ritiene che, nella fattispecie analizzata, la seconda fatturazione del 95% del corrispettivo dei beni esportati non può considerarsi interamente quale aggiustamento del prezzo di trasferimento e perciò essere totalmente irrilevante ai fini dell’imposta. Quindi – si legge – l’irrilevanza IVA può aversi solo nella misura in cui l’importo oggetto della seconda fattura sia “finalizzato ad aggiustare il margine operativo della controparte”.

Da quanto sino ad ora esposto, si può concludere che Agenzia delle Entrate ha evidenziato l’irrilevanza automatica dell’IVA per i TP adjustments, dovendosi valutare caso per caso le operazioni poste in essere tra le consociate e la presenza dei requisiti predetti affinché siano esaminati i requisiti predetti per l’applicazione dell’imposta, rimarcando l’importanza della completezza e correttezza della documentazione di Transfer Pricing.

 

Avv. Cristiano Marsella

 

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