Elementi normativi e strategia difensiva contro la riscossione coattiva dei debiti tributari.
Com’è noto, l’esecuzione esattoriale avviene con modalità peculiari, tali da rendere più agevole per l’amministrazione finanziaria la riscossione coattiva in danno dei contribuenti.
Infatti, il procedimento esecutivo dei crediti tributari differisce rispetto a quello ordinario (es. crediti commerciali) che prevede, nell’ordine, l’ottenimento di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, titolo di credito), la notifica al debitore del precetto (intimazione formale al pagamento) e, in ultimo l’avvio dell’esecuzione.
Questa differenza è dovuta alla natura degli atti esattoriali, definiti impo-esattivi perché, da un lato, contengono la pretesa tributaria, dall’altro, ne richiedo il pagamento al destinatario. Ciò vale per la cartella di pagamento (art. 25 DPR 602/1973), per l’avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP (art. 29 comma 1, lett. a), D.L. 78/2010), nonché per tutte le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo (art. 29 comma 1, lett. h), D.L. 78/2010).
Sotto il profilo operativo, ne consegue che la notifica dell’atto esattoriale è di per sé sufficiente a legittimare l’esecuzione forzata, una volta decorso il termine di 60 giorni (decorrente dalla notifica) entro cui il contribuente può impugnare l’atto ovvero adempiere l’obbligazione fiscale.
Salve le particolarità procedurali dettate dall’art. 29 D.L. 78/2010 in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 50 DPR 602/1973 AdER potrà avviare la fase coattiva della riscossione entro un anno dalla notifica dell’atto (comma 1), ed in caso non abbia iniziato l’esecuzione nel termine predetto, sarà necessario notificare preventivamente un nuovo atto, l’intimazione di pagamento con cui invita il contribuente a pagare la somma già richiesta entro il termine di 5 giorni (comma 2).
È bene precisare che questo perde efficacia entro 1 anno dalla notifica (comma 3).
Possono dunque esaminarsi gli istituti a cui ricorre il Fisco per ottenere la riscossione coattiva delle somme pretese.
L’agente della riscossione, di frequente, utilizza il pignoramento presso terzi, istituto con cui impone al debitor debitoris il pagamento delle somme che questo dovrebbe corrispondere al contribuente inadempiente. Il DPR 602/1973 prevede, agli artt. 72 e 72-bis DPR 602/1973, due diverse forme di pignoramento:
- il pignoramento di fitti o pigioni, che contiene l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i canoni scaduti e non corrisposti nel termine di 15 giorni dalla notifica ed i fitti e quelli a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede (art. 72);
- il pignoramento dei crediti verso terzi, consistente nell’ordine al terzo (es. una Banca) di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme (art. 72-bis).
Il terzo che riceve la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi è obbligato ad adempiere nel termine di 60 giorni. Qualora ciò non avvenga spontaneamente, AdER potrà procedere ai sensi dell’art. 543 c.p.c., adendo il giudice dell’esecuzione chiamato ad accertare la qualifica del terzo quale debitor debitoris del contribuente e, dunque, l’obbligo di pagare le somme richieste dall’amministrazione finanziaria, aprendo di fatto un ordinario procedimento esecutivo.
Orbene, analizziamo gli strumenti che l’Ordinamento assegna al contribuente per difendersi dalla riscossione coattiva del suo debito tributario.
Innanzitutto, è necessario considerare l’art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, che dispone l’autonomia degli atti fiscali, per cui è inammissibile il ricorso se le eccezioni attengono a fatti antecedenti la notifica del titolo (atto impo-esattivo) o dell’avviso di pagamento, che possono essere proposte esclusivamente nel termine di 60 giorni innanzi al giudice tributario.
In secondo luogo, trattandosi di esecuzione in forza di atti tributari, occorre individuare il giudice a cui rivolgere l’opposizione, definendo il confine tra giurisdizione ordinaria (G.O.) e tributaria (G.T.).
Sul punto può farsi affidamento alla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7822/2020, secondo cui:
- Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’ intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
- Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’ intimazione, o successivi – nell’ ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.
Pertanto, prendendo la notifica della cartella esattoriale (titolo esecutivo) come riferimento (ma ciò vale per tutti gli atti impo-esattivi), le opzioni difensive possono schematizzarsi come segue:
- Regolare notifica della cartella o dell’intimazione:
- Ricorso al G.T. per fatti che incidono sulla pretesa tributaria verificati fino alla regolare notifica del titolo (cartella);
- Ricorso al G.O. per fatti che incidono sulla pretesa tributaria verificati dopo la valida notifica del titolo (cartella);
- Ricorso al G.O. per vizi formali dell’atto esecutivo (pignoramento), esclusa la notifica dell’atto presupposto (cartella);
- Omessa o invalida notifica della cartella o dell’intimazione:
- Ricorso al G.T. per fatti che incidono sulla pretesa tributaria verificati fino alla notifica dell’atto esecutivo (pignoramento);
- Ricorso al G.O. per fatti che incidono sulla pretesa tributaria verificati dopo la notifica dell’atto esecutivo (pignoramento);
- Ricorso al G.O. per vizi formali dell’atto esecutivo (pignoramento), esclusa la notifica dell’atto presupposto (cartella);
Un ultimo scenario è quello in cui il contribuente abbia già impugnato l’atto esattoriale innanzi alla CGT ma il giudizio non è ancora definito ovvero non è stata concessa o richiesta la sospensione della riscossione. In tal caso AdER, legittimata ad azionare la procedura esecutiva, potrebbe notificare al terzo l’atto di pignoramento.
In siffatta ipotesi, a parere dello scrivente, salvo palesi vizi formali dell’atto esecutivo che consentirebbero il ricorso al giudice ordinario (1.c), occorre presentare una richiesta di rateizzazione delle somme dovute, evitando ulteriori atti esecutivi ed eliminando il pignoramento dal conto corrente bancario. In questo modo il contribuente dovrà far fronte ad un esborso contenuto (secondo il piano di rateizzazione) sino alla definizione del giudizio e dell’eventuale appello. Qualora si dovesse ottenere l’annullamento dell’atto esattoriale impugnato, potrà presentarsi un’istanza di rimborso per la restituzione di quanto pagato fino alla sentenza di accoglimento. Nel caso contrario (soccombenza), il contribuente sarà ugualmente protetto dalla riscossione coattiva grazie al piano di rateizzazione in corso.
In conclusione, a fronte di un pignoramento presso terzi proposto dal Fisco, il primo passo da fare è quello di affidarsi ad un professionista competente che possa formulare un’adeguata strategia, valutando attentamente le alternative difensive, gli atti e l’esposizione patrimoniale del contribuente.
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