Le procedure applicabili ai soggetti non fallibili ed il caso della liquidazione controllata “senza beni”
Il sovraindebitamento delle persone fisiche è una condizione sempre più diffusa, soprattutto in tempi di incertezza economica, perdita del lavoro o eventi familiari imprevisti. Si verifica quando un soggetto, pur non essendo fallibile, si trova nell’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, a causa di un perdurante squilibrio tra i debiti assunti e le proprie risorse economiche o patrimoniali disponibili.
Questa situazione può riguardare non solo privati cittadini e famiglie, ma anche piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti o ex titolari di imprese cessate. Per tutti questi soggetti, l’ordinamento giuridico ha previsto specifici strumenti di composizione della crisi, finalizzati a ristrutturare il debito o, in alcuni casi, a liberarsene completamente.
La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta in Italia con la Legge 3/2012, che per la prima volta ha offerto ai debitori “non fallibili” (come i consumatori, i piccoli imprenditori o i professionisti) una via legale per la gestione e la risoluzione della crisi economica. Tuttavia, a partire dal 15 luglio 2022, la materia è stata interamente riordinata e aggiornata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019), che ha abrogato la vecchia legge e introdotto nuove regole e procedure, più chiare e sistematiche.
In base al nuovo Codice, le persone fisiche in stato di sovraindebitamento possono oggi accedere a una delle seguenti quattro procedure:
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
È riservata a chi non dispone di beni mobili, immobili o redditi sufficienti per offrire un piano di rientro ai creditori. In presenza di determinati requisiti, il giudice può cancellare tutti i debiti non onorati, consentendo al debitore di ricominciare senza il peso del passato.
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)
Destinato esclusivamente al consumatore, ovvero al soggetto che ha contratto debiti per esigenze personali o familiari. Prevede un piano di pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti, da omologare in tribunale, con protezione da azioni esecutive.
- Concordato minore (art. 74 CCII)
Accessibile ai soggetti che svolgono attività d’impresa, agricola, professionale o artigianale, purché non superino determinate soglie dimensionali. Consente di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione, eventualmente anche con continuità aziendale ovvero mediante l’apporto di finanza esterna.
- Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
È la procedura di tipo “concorsuale” che comporta la liquidazione del patrimonio del debitore a favore dei creditori. È applicabile anche al consumatore ed è obbligatoria nei casi in cui le altre procedure non siano percorribili. Come vedremo, questa procedura può essere attivata anche in assenza di beni, con l’obiettivo di accedere all’esdebitazione.
Particolare attenzione merita la Liquidazione controllata, in quanto può essere definita come la procedura residuale che si rende necessaria qualora il debitore sia privo dei requisiti per accedere agli altri istituti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa.
Difatti, uno dei timori più diffusi tra i debitori è che, in assenza di beni da liquidare, la procedura di liquidazione controllata non sia percorribile. Al contrario, la giurisprudenza più recente e l’evoluzione normativa confermano che è ammissibile una liquidazione controllata fondata esclusivamente su redditi futuri, purché vi sia la possibilità concreta di destinare una quota di tali redditi alla soddisfazione, anche parziale, dei creditori.
La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 27 agosto 2024, ha affermato un principio molto rilevante in materia:
«Circa l’ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull’apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di una quota mensile dei redditi futuri, non è di ostacolo la riforma dell’art. 268, comma 3, CCII […], perché laddove stabilirà che si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta […] che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie», non esclude tout court l’eventualità di una procedura “senza beni” […] ma la esclude solo quando sia certificata l’impossibilità dell’acquisizione (anche futura) di attivo».
In altri termini, non è necessario disporre di beni immobili, mobili registrati o risorse liquide al momento della domanda: è sufficiente che, nella relazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), sia attestata la possibilità concreta di acquisire redditi futuri – ad esempio da attività lavorativa – che potranno alimentare la procedura nel tempo.
Come confermato anche da altre pronunce giurisprudenziali di merito rese nel corso del 2023 (Tribunale di Forlì, sentenza n. 29857/2023; Tribunale di Torino, sentenza del 09.02.2023, Tribunale di Bologna, sentenza del 03.07.2023), l’assenza di beni non costituisce causa ostativa automatica all’apertura della procedura, poiché ciò che rileva è la prospettiva realistica di formare un minimo attivo, anche attraverso versamenti rateali o trattenute stipendiali, che consenta un sia pur modesto soddisfacimento dei creditori.
Questa impostazione valorizza la funzione “sociale” della liquidazione controllata, che non è solo un meccanismo di esdebitazione, ma anche un percorso di responsabilizzazione del debitore, il quale si impegna – nei limiti delle proprie forze – a contribuire al pagamento dei debiti, anche in forma dilazionata e simbolica.
Tuttavia, si segnala un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, che ritiene un ostacolo all’apertura della liquidazione controllata l’antieconomicità della procedura, in quanto lo scopo è quello di distribuire un attivo ai creditori, al netto dei costi professionali derivanti dall’attività liquidatoria e distributiva (Tribunale di Piacenza, sentenza del 20.06.2022, Tribunale di Rimini, sentenza del 22.04.2021, Tribunale di Palermo, sentenza del 30.09.2022). Tale impostazione, esclude anche l’apporto di finanza esterna quale strumento per consentire l’apertura della liquidazione controllata (apporto invece ritenuto valido per il concordato minore ed il piano del consumatore), dovendosi considerare nella massa attiva le risorse proprie del debitore (ex multis, Tribunale di Mantova, sentenza del 23.06.2022).
Ad ogni modo, le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento rappresentano una concreta possibilità di uscita da situazioni debitorie divenute insostenibili prevedendo l’ordinamento prevede strumenti differenziati e accessibili anche per i soggetti non fallibili privi di redditi elevati o di patrimonio significativo, offrendo così una tutela effettiva a chi, pur in buona fede, non riesce più a far fronte alle proprie obbligazioni.
Affrontare questa fase con il supporto di un professionista è essenziale per individuare la procedura più adatta e impostare correttamente il percorso e, perciò, diviene essenziale rivolgersi ad un esperto per analizzare attentamente lo stato di crisi e valutare le opportunità offerte dalla legge, aumentando le probabilità di ottenere un risultato concreto.
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