SOVRAINDEBITAMENTO: ANCHE IL FAMILIARE GARANTE DELL’IMPRENDITORE PUÒ ACCEDERE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DA CONSUMATORE

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Chi presta una garanzia per aiutare un familiare imprenditore, ma non è coinvolto nella sua attività, può comunque accedere alla ristrutturazione dei debiti come “consumatore”? Secondo il Tribunale di Termini Imerese, sì.

 

Una risposta importante per tanti casi familiari

Capita spesso che un familiare – moglie, marito, genitore o fratello – firmi una fideiussione o presti una garanzia per aiutare un imprenditore a ottenere credito. Quando però l’impresa fallisce e i debiti ricadono anche sul garante, ci si chiede se il garante possa accedere alle tutele previste per i consumatori sovraindebitati, oppure deve essere trattato come un imprenditore.

La risposta ha un impatto decisivo perché implica una differenza di trattamento della crisi da sovraindebitamento. Infatti, se il garante viene considerato “consumatore”, può proporre la procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall’art. 67 del Codice della crisi (CCII). Al contrario, se viene equiparato all’imprenditore garantito, deve attivare procedure più complesse e meno favorevoli.

Una recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese (n. 33305 del 30 maggio 2025, est. Debernardi) affronta proprio questo nodo e fornisce una risposta favorevole al svoraindebitato.

 

Il caso: garanzia prestata al fratello imprenditore

Nel caso esaminato dal Tribunale siciliano, una donna aveva prestato fideiussione a favore della società del fratello, poi dichiarata fallita. A seguito della procedura concorsuale, i creditori avevano escusso la garanzia e la donna si era trovata in una situazione di grave esposizione debitoria. Non svolgeva alcuna attività d’impresa né partecipava alla gestione della società del fratello: il suo unico “coinvolgimento” era rappresentato dall’atto di garanzia.

La donna aveva quindi chiesto di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista dall’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La questione posta al Tribunale era chiara: può un soggetto che ha prestato garanzia per un debito d’impresa altrui, ma che non è imprenditore né socio, essere qualificato come “consumatore”?

 

La risposta del Tribunale: è consumatore chi è estraneo all’attività d’impresa

Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto la natura di “consumatore” della garante, ribadendo un principio già espresso di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1666 del 24 gennaio 2020):

“Deve qualificarsi come consumatore, ai fini dell’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il soggetto che, pur avendo assunto obbligazioni per finalità estranee alla propria attività professionale, lo abbia fatto esclusivamente nell’interesse dell’impresa di un proprio familiare, rimanendo tuttavia estraneo alla gestione dell’attività d’impresa.”

In sintesi, non è la natura imprenditoriale del debito garantito a escludere la qualifica di consumatore, ma il coinvolgimento diretto del soggetto nella gestione dell’impresa. Se il garante non partecipa all’attività imprenditoriale, non ne trae vantaggio diretto ed ha agito per ragioni personali o familiari, rimane un consumatore a tutti gli effetti.

Di conseguenza, può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 67 CCII.

 

Cosa cambia per i garanti “familiari”

Questa interpretazione è di grande rilevanza pratica, perché riapre la strada alla gestione legale del sovraindebitamento anche per chi si è ritrovato debitore (anche) per ragioni di solidarietà familiare, e non per attività economiche proprie.

Precisamente, chi ha garantito finanziamenti o obbligazioni di un familiare imprenditore, senza essere socio o collaboratore, può chiedere l’accesso alla procedura da consumatore, poiché la natura del debito originario (cioè imprenditoriale) non è ostativa, se il garante è rimasto estraneo all’attività dell’impresa.

Il riconoscimento della qualifica di consumatore consente di beneficiare di una procedura più semplice, rapida e flessibile, rispetto alla liquidazione controllata.

Tuttavia, la prova dell’estraneità all’impresa deve essere chiara. Sarà necessario dimostrare, anche documentando la propria posizione personale, che non vi è stato coinvolgimento operativo o economico nell’attività imprenditoriale garantita.

 

Perché è importante valutare la qualifica soggettiva

La distinzione tra consumatore e imprenditore ha implicazioni dirette su quale procedura attivare e con quali benefici.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha valorizzato la posizione personale del garante, riconoscendone la “buona fede” e l’estraneità rispetto alla natura del debito garantito. Questo orientamento si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità e con una lettura costituzionalmente orientata delle tutele contro il sovraindebitamento.

 

In conclusione

Chi ha prestato garanzia per un familiare imprenditore può trovarsi oppresso da debiti che non derivano da proprie scelte economiche. È quindi fondamentale valutare attentamente la propria qualifica soggettiva, perché da essa dipende la possibilità di accedere a strumenti di risanamento sostenibili.

La recente giurisprudenza conferma che il garante familiare, se rimasto estraneo all’impresa, è un consumatore: ha diritto di accedere alla procedura di ristrutturazione ex art. 67 CCII, che offre una seconda possibilità anche a chi ha agito per solidarietà e fiducia, non per interesse.

Se ti riconosci in una situazione simile, è il momento giusto per valutare le soluzioni previste dalla legge.

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