Premessa
Il Codice della crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede un insieme di strumenti di allerta che hanno l’obiettivo di prevenire le crisi aziendali e di rilevare in maniera tempestiva le possibili criticità amministrative e gestionali. Tra gli strumenti dell’allerta rientrano:
– l’utilizzo di specifici indici ed indicatori della crisi che, applicati ai bilanci aziendali, possono segnalare situazioni di difficoltà;
– l’ampliamento dell’obbligo di nomina degli organi di controllo a società;
– l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
– specifici obblighi previsti per i creditori pubblici qualificati, che sono individuati nell’Agenzia delle Entrate, nell’INPS e nell’ Agenzia delle entrate-riscossione.
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
La legge di conversione del decreto PNRR (D.L. 152/2021, convertito dalla Legge n. 233/2021) ha previsto l’introduzione dell’art. 30-sexies che si occupa di disciplinare nuovamente le segnalazioni previste nel Codice della Crisi e dell’insolvenza in capo ai creditori pubblici qualificati.
L’articolo dispone che l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalino all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite pec o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
a) per l’Inps, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
b) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le societa’ di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre societa’, all’importo di euro 500.000.
Le segnalazioni sono inviate:
a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche;
b) dall’Inps, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati in precedenza.
Tali disposizioni si applicano, per l’lnps, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Una volta rilevata la situazione di anomalia della posizione debitoria, il debitore viene invitato a regolarizzarla entro novanta giorni o, in alternativa, a presentare, entro lo stesso termine, istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Se il debitore non adempie a tali indicazioni, il creditore pubblico qualificato è tenuto a fare una segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale) con l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
Mi piace:
Mi piace Caricamento...