Premessa
La legge di Bilancio 2021 (L 178/2020), con l’obiettivo di sostenere le imprese che hanno subito conseguenze economiche e patrimoniali causate dall’epidemia da Covid-19, ha sostituito l’art. 6 del “decreto Liquidità” (DL 23/2020), di fatto sospendendo gli effetti delle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Nello specifico, si introduce una sospensione temporale anche in relazione ai termini per l’applicazione delle cause di scioglimento delle società.
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale e cause di scioglimento
L’articolo 1 comma 266 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha previsto la non applicabilità delle norme del Codice Civile che obbligano le società a responsabilità limitata e per azioni all’attuazione di operazioni che portino al riassorbimento delle perdite se queste sono superiori a un terzo del capitale sociale o sono al disotto del minimo legale. Si rinvia all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo, per la verifica di tali perdite e la riduzione del capitale in proporzione a quelle accertate. A titolo di esempio, al termine dell’esercizio 2021, gli organi della società non dovranno verificare l’avvenuto riassorbimento, anche parziale, della perdita 2020, ma potranno attendere la chiusura dell’esercizio 2025, affinché le perdite registrate non abbiano – senza considerare la perdita 2020 – a loro volta ridotto il capitale sociale sotto il terzo.
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano, dunque, gli articoli 2446, secondo comma e terzo comma del Codice Civile. In particolare, l’art.2446 secondo comma dispone che “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”.
Contestualmente è stata stabilita la non applicazione dell’art. 2447, che in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale dispone che “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.” La stessa impostazione è mantenuta anche per le società a responsabilità limitata, stante la non applicabilità degli articoli 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter.
Allo stesso tempo, è stata prevista anche la non applicazione delle disposizioni riguardanti le cause di scioglimento, di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545 duodecies del Codice Civile, legate, sempre alla riduzione del capitale sociale.
Tali deroghe, sono applicabili temporaneamente, cioè solo per le fattispecie verificatesi nel corso dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
In altri termini, l’eventuale perdita economica generata nell’esercizio in corso al 2020 verrebbe sterilizzata in quanto non rappresenterebbe la reale situazione aziendale, ma sarebbe conseguenza della congiuntura pandemica i cui effetti sono, ad oggi, ancora tutti da disvelare.
Da un punto di vista operativo, nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482 ter del Codice civile l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, potrà deliberare alternativamente:
– l’immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale; oppure
– usufruire della deroga in commento e rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
In tale ultimo caso, l’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482 ter del Codice civile. Inoltre, come anticipato, fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545 duodecies del Codice civile.
Si sottolinea, infine, l’obbligo di informativa in capo alle società in sede di redazione della nota integrativa. Quest’ultima, in relazione alle perdite in discussione, dovrà contenere appositi prospetti con indicazione dell’origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
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