Il Fondo Nuove Competenze (FNC) rimborsa il costo delle ore di lavoro
Premessa
Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici negativi dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.
La finalità dell’intervento è quella di introdurre un’ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.
Come funziona
Il Fondo di cui all’art. 1, comma 324 della l. n. 178/2020, è stato istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021, quale programma nazionale finalizzato all’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro.
Il rifinanziamento del Fondo, inserito nel testo del disegno di legge di conversione del decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021), approvato il 2 dicembre dal Senato e ora all’esame della Camera, consente di destinare le risorse previste dal Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive al FNC. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere la ripresa economica delle imprese restando nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Il raggiungimento di specifiche intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, consentirà di destinare parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
E’ ammessa la modalità di formazione a distanza a condizione, ovviamente, che tale modalità permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze. Saranno a carico del Fondo gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
In sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi nonché i lavoratori interessati all’acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.
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