Il presente contributo individua le linee guida per l’avvio e il finanziamento di attività ricettive tipiche del territorio pugliese, oltre che di immobili in genere da convertire in attività ricettiva. La misura regionale, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo, è il Titolo II, capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” che con un contributo a fondo perduto del 35%, favorisce l’avvio dell’attività.
- Adempimenti e requisiti minimi
L’esercizio dell’attività ricettiva (affittacamere, b&b, masserie, ecc…) è consentito, previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l’immobile adibito all’attività, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle normative vigenti.
- generalità complete del richiedente;
- denominazione e ubicazione;
- indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;
- planimetria in scala dell’immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l’indicazione di quelli destinati all’attività;
- periodo di apertura e chiusura;
- possesso, da parte dell’immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
- sussistenza dei requisiti soggettivi di pubblica sicurezza;
- iscrizione nel registro delle imprese se in forma imprenditoriale.
Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività
- il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
- la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunali;
- pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
- fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell’ospite;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità. Nell’ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta – e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l’esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari
- Quale tipologia di attività ricettiva è possibile avviare?
Attività a conduzione familiare
Si definisce a conduzione familiare l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L’attività a conduzione familiare è esercitata in un’unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l’intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
Attività in forma imprenditoriale
Si definisce “in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.
L’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle imprese
- Come finanziare l’apertura
TIPOLOGIE INVESTIMENTI AMMISSIBILI
- a) l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;
- b) la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
- c) la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
- d) la realizzazione di strutture turistico ‐ alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche;
- e) il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico‐alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell’immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria;
- f) il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
- g) nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99;
- h) recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.
SPESE AMMISSIBILI
- Sono ammissibili le spese per:
- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
- le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
- Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2) Con riferimento al comma 1, lettera b), valgono le seguenti specifiche: – Opere murarie e assimilabili: immobili [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode – quest’ultima nel limite di mq. 100 – relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne – boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi]; – Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.
3) Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. – con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa e devono essere utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa. A tal proposito, si ritengono ammissibili unicamente le autovetture con le seguenti limitazioni: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi nove posti, compreso quello del conducente”, utilizzate per il servizio “navetta” per il trasporto ed a servizio esclusivo degli ospiti delle strutture ricettive.
Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, le imprese possono presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”. Con la dizione “impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile,” si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie:
– impianti ad energia eolica;
– impianti ad energia solare (tutte le tecnologie);
– macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale;
– impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).
FORMA E INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
- L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
- Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto.
- Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
- Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell’investimento e all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.
5.Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.
Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell’importo dell’investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell’investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
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