A partire dal primo luglio 2021, sarà possibile richiedere i nuovi assegni per il nucleo familiare. A darne notizia è proprio l’Inps con proprio messaggio nr. 2331 del 17 giugno 2021 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202331%20del%2017-06-2021.htm
Cosa sono gli ANF?
L’assegno per il nucleo familiare, costituisce una prestazione di natura previdenziale a carico dell’Inps, corrisposta ai lavoratori subordinati attraverso il datore di lavoro con il sistema del “conguaglio” dei contributi o, in determinati casi, direttamente dall’Inps.
La legge disciplina i casi di corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare o di singoli assegni (ad es. giornalieri, settimanali, ecc.).
Cosa ha stabilito il decreto – legge 8 giugno 2021 nr. 79?
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg) è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Quali sono i nuovi livelli reddituali?
Alla luce delle disposizioni vigenti in materia sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura relativi all’assegno per il nucleo familiare.
L’Inps, infatti, con il messaggio 2331 del 17.06.2021, ha divulgato le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. (https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11048&flagOriginale=1
Inoltre, le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui all’ articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
Quale validità avranno le previste maggiorazioni?
Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Gli importi saranno calcolati dall’Istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.
Come si presenta la domanda?
I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto.
Restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal decreto-legge n. 69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. (https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2045%20del%2022-03-2019.htm)
