Abstract: A distanza di circa un anno dai primi D.P.C.M. emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misure atte al contenimento del virus COVID-19, sono arrivate le prime pronunce del giudice penale in tema di falsità in auto-certificazione rilasciata dal privato in caso di controllo anti-covid 19 e, in particolare, sulla configurabilità e punibilità del dichiarante infedele per il reato di falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p.
PREMESSA
Prima di affrontare la problematica giuridica rilevata dalla giurisprudenza sul punto, è necessario chiarire il quadro normativo che ha interessato il primo periodo dell’emergenza sanitaria rispetto a quello vigente, specialmente sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie in ipotesi di violazione delle prescrizioni anti-covid 19.
Infatti, inizialmente, a seguito del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una serie di D.P.C.M. (atti di natura regolamentare e non legislativa), le cui prescrizioni hanno vietato ai cittadini spostamenti fuori dalla propria abitazione, Comune o Regione se non per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da attestare attraverso la compilazione di una auto-certificazione.
In particolare, il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, in caso di violazione delle prescrizioni dettate dai D.P.C.M, prevedeva: “il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.
Tali violazioni, dunque, assumevano rilevanza penale, punibili ai sensi dell’art. 650 c.p. rubricato “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.
Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, abrogando il precedente D.L. 6/2020, ha previsto una diversa conseguenza sanzionatoria in caso di violazione delle misure anti-contagio.
Infatti, all’art. 4, co. 1, il citato D.L. ha disposto che “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento […] è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3”.
Pertanto, attualmente, non si ricorre più alla sanzione penale in caso di violazione delle prescrizioni anti-covid 19, poiché si è ritenuta maggiormente efficace la sanzione amministrativa al fine di dissuadere i cittadini dal trasgredire i divieti imposti.
Possiamo adesso soffermarci sull’esito dei procedimenti penali avviati per le violazioni commesse sotto la vigenza del primo D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e, segnatamente, su due recenti pronunce giurisprudenziali in tema di configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., in caso di dichiarazioni false in auto-certificazione rilasciata per giustificare i propri spostamenti.
Benchè entrambe le pronunce abbiano assolto gli imputati dal reato loro ascritto, sono differenti le motivazioni poste a fondamento delle stesse.
LE DUE SENTENZE DI ASSOLUZIONE
IL FATTO
In entrambe le vicende, agli imputati era stato contestato il reato di falsità ideologica previsto dall’art. 483 c.p. perché, in sede di controllo anti-covid, avevano attestato falsamente agli operatori di pubblica sicurezza, attraverso il rilascio dell’apposita auto-certificazione, di essersi spostati dalla propria abitazione, in un caso, per sottoporsi ad esami clinici e, nell’altro caso, per comprovate esigenze lavorative.
I MOTIVI DI ASSOLUZIONE
- TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – sentenza del 27/01/2021
Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha assolto l’imputato adducendo la illegittimità del D.P.C.M. che all’epoca disponeva le prescrizioni violate.
In particolare, secondo il giudice, il D.P.C.M. 8/3/2020, stabilendo un divieto assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, ha configurato un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.
Siffatto obbligo, nella sostanza, costituisce una vera e propria misura restrittiva della libertà personale, che può essere adottata solo con un atto dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (art. 13 Cost.) e non da un atto di matrice regolamentare come il D.P.C.M. (fonte di rango secondario rispetto alla legge).
Il giudice, dunque, ha affermato che il D.P.C.M. di cui si discute non è conforme alle libertà costituzionali perché non ha imposto solo delle ammissibili limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o sicurezza precludendo l’accesso a specifici luoghi ritenuti pericolosi (come statuito dall’art. 16 della Costituzione), ma ha vietato lo spostamento alle persone in via assoluta, incidendo sulla libertà personale.
Pertanto, rilevata la violazione dell’art. 13 della Costituzione, il giudice ha dichiarato la illegittimità del D.P.C.M. 8/3/2020 disapplicandolo.
Da tale disapplicazione è derivata la illegittimità dello stesso obbligo di auto-certificazione per giustificare i propri spostamenti.
Ne discende che la condotta di falso dell’imputato, anche se comprovata in atti, non è tuttavia punibile in quanto non contraria alle norme dell’ordinamento giuridico.
- TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 12 marzo 2021
A differenza della pronuncia sopra riportata, il giudice del Tribunale di Milano ha analizzato dapprima il reato di falsità ideologica ascritto all’imputato, giungendo poi ad escluderne tanto la configurabilità quanto la punibilità per il contrasto con il diritto di difesa del singolo, sancito dall’art. 24 della Costituzione.
L’art. 483 c.p., infatti, punisce con la reclusione fino a due anni “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, le false dichiarazioni in atto pubblico del privato integrano il delitto in parola quando sono destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono.
Ciò si verifica anche quando le dichiarazioni false siano successivamente trasfuse da un pubblico ufficiale in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati.
In ogni caso, deve sussistere una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando effetti di prova all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita (es. ipotesi in cui il privato dichiari il falso circa gli stati, le qualità personali e i fatti indicati nell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 al fine di partecipare ad una gara d’appalto; oppure, l’ipotesi in cui per ottenere il passaporto si dichiari falsamente di non essere stato attinto da sentenze di condanna).
Nel caso di specie, il giudice è giunto ad escludere la configurabilità del reato di falsità ideologica in quanto, da un lato, è apparso difficile individuare l’atto del pubblico ufficiale nel quale era destinata a confluire la dichiarazione infedele del privato; dall’altro, ha rilevato come all’epoca dei fatti la violazione delle prescrizioni del D.P.C.M. in vigore era sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 650 c.p. e ciò generava un contrasto con il diritto di difesa del singolo previsto dall’art. 24 della Costituzione.
Il giudice milanese, infatti, posto che il D.P.C.M. è un atto regolamentare, ha evidenziato che nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma di legge che obblighi il privato a dire la verità sui fatti oggetto dell’auto-certificazione covid 19 in caso di controllo, anche perchè una sua previsione si porrebbe in netto contrasto con il diritto costituzionale di difesa e, segnatamente, con il principio penal-processualistico “nemo tenetur se detegere”, in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità.
In altri termini, la presenza di un obbligo di dire la verità in sede di auto-certificazione covid-19 porrebbe il privato davanti ad una alternativa a lui sfavorevole in entrambe i casi: dichiarare il vero con il rischio, all’epoca, di subire un procedimento penale per il reato di cui all’art. 650 c.p; oppure, dichiarare il falso per evitare tale conseguenza, venendo tuttavia punito per il reato di falsità ideologica previsto dall’art. 483 c.p.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
Laureata presso l’Università degli Studi di Lecce con una tesi dal titolo “Il Concorso esterno nel reato associativo” relatore
prof. Matteo Caputo, si abilita alla professione di avvocato dal 2020.
Ha concluso nel luglio 2019 un tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) presso
il Tribunale del Riesame di Lecce, nel corso del quale ha assisto e coadiuvato il Magistrato affidatario dott. Antonio Gatto,
giudice del Tribunale del Riesame di Lecce, il quale ha valutato come “Eccellente” l’attività posta in essere dalla
professionista durante i diciotto mesi formativi.
Aree di competenza:
- Diritto Amministrativo
- Diritto penale
- Sistemi di compliance aziendali (231, anticorruzione, ecc.)
- Lead Auditor sistemi di gestione per l’anticorruzione in conformità alla ISO 37000:2016
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...