Nel Processo Civile
Il rapporto investigativo nel processo civile ha un valore probatorio significativo ma non assoluto. La sua efficacia probatoria può essere analizzata secondo diversi aspetti:
Natura Documentale
- Costituisce una prova documentale atipica
- Rientra nella categoria delle prove liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c.
- Non ha l’efficacia di prova legale
Requisiti di Validità
- Deve essere redatto da un investigatore privato autorizzato
- Deve contenere informazioni raccolte in modo lecito
- Deve rispettare la normativa sulla privacy
- Deve essere circostanziato e dettagliato
Limiti Probatori
- Non può contenere dichiarazioni di terzi (divieto di testimonianza scritta)
- Non può violare diritti costituzionalmente garantiti
- Non può essere frutto di attività illecite o lesive della privacy
Affinché un rapporto investigativo sia credibile ed assuma valore probatorio, è cruciale che esso sia redatto in maniera precisa, circostanziata e chiara, rispettando i requisiti di legalità e obiettività. Il giudice valuta il documento in base alla sua coerenza, alla qualità delle informazioni riportate e all’affidabilità dell’investigatore che lo ha prodotto.
Il valore probatorio di un rapporto investigativo dipende in gran parte dalla capacità del terzo investigatore di riportare fatti precisi, circostanziati e chiari.
I requisiti fondamentali da rispettare sono:
- Precisione: Il rapporto deve riportare i fatti osservati in modo puntuale e dettagliato, evitando generalizzazioni o supposizioni.
- Precisione: Gli eventi devono essere narrati con riferimenti concreti a date, orari, luoghie altre circostanze rilevanti. È essenziale che le informazioni siano verificabili.
- Chiarezza: La relazione deve essere redatta in un linguaggio comprensibile e privo di ambiguità, così da non lasciare spazio a interpretazioni soggettive.
Perché un rapporto investigativo possa avere valore probatorio in sede giudiziaria, è necessario che l’investigatore sia autorizzato e che il contenuto del rapporto sia oggettivo, deve riportare esclusivamente ciò che è stato osservato direttamente dall’investigatore o documentato con mezzi leciti (fotografie, video, testimonianze, ecc.).
Il rapporto investigativo è considerato un mezzo di prova atipico; ciò significa che il giudice ne valuta il contenuto e la credibilità caso per caso. Non ha di per sé un valore vincolante, ma può essere un importante elemento indiziario.
Fondamentale è la testimonianza resa in giudizio dall’investigatore che ha redatto la relazione investigativa al fine di confermare quanto riportato nel rapporto. La sua narrazione deve essere coerente con il documento scritto.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, il rapporto investigativo non ha valore probatorio diretto dei fatti narrati, ma può costituire un elemento indiziario che il giudice può considerare nel quadro delle altre prove disponibili.
Questo principio si basa sulla natura stessa del rapporto investigativo, che è un documento prodotto da un terzo (investigatore privato) e, per sua natura, soggetto a verifica e valutazione critica.
La sua rilevanza dipende dalla legalità delle modalità di raccolta, dalla precisione e chiarezza della narrazione e dalla sua integrazione con altre prove o dalla testimonianza diretta dell’investigatore. Spetta sempre al giudice valutarne l’utilizzabilità e il peso nel quadro probatorio complessivo.
L’attività di investigatore privato è volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi e resta dunque confinata nell’ambito delle attività senza valenza pubblicistica, costituendo attività professionale collocabile nel settore del commercio.
Ne consegue che i rapporti formati dall’ investigatore – su mandato di una delle parti processuali, per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte – sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di “scritti del terzo” e costituiscono, dunque, una prova atipica.
Si versa, in particolare, nell’ambito degli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell’ interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta.
Qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), ne consegue che, nel processo civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.
Conseguentemente, è inammissibile la richiesta istruttoria con cui l’istante si limiti a chiedere al giudice che l’investigatore venga a “confermare” il rapporto investigativo versato in atti; rapporto che, contenendo “fatti” non assunti in giudizio nel contraddittorio e con le forme di legge, non è utilizzabile.
La testimonianza de relato, ovvero dichiarazioni rese da persona non identificata o non identificabile – peraltro riferita da soggetto legato da un rapporto di servizio oneroso a favore di un’altra parte e della quale si sconoscono generalità, caratteristiche, qualità ed affidabilità – non è di per sé fonte di prova del fatto da dimostrare.
L’investigatore deve dichiarare al giudice soltanto i fatti visti con i propri occhi e non invece quelli riferitigli da altre persone: la cd. testimonianza indiretta (o “de relato”, cioè riportata da altre persone); al contrario, l’indagine svolta ottenendo informazioni dal vicinato o conoscenti non ha alcun valore probatorio.
Non sono ammissibili, pertanto, le dichiarazioni riportate dal testimone investigatore privato.

