Legittimo l’operato del Comune di Nardò. Il TAR rigetta il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica

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Il TAR rigetta il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

Legittimo l’operato del Comune di Nardò.

Un operatore economico, concorrente nell’ambito della gara indetta dal Comune di Nardò per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia statale e della scuola primaria a tempo pieno, ha impugnato gli atti con cui il Comune aveva disposto la sua esclusione avendo ritenuto che la stessa non possedesse i requisiti di integrità ed affidabilità di cui al previgente art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Nardò, infatti, aveva ritenuto non affidabile l’operatore economico di cui si discute in conseguenza di pregressi suoi inadempimenti nella esecuzione di precedenti appalti.

In particolare, il Comune aveva motivato l’esclusione richiamando la intervenuta risoluzione contrattuale del precedente rapporto – intercorso tra le stesse parti e relativo al medesimo servizio – a causa di un grave episodio di tossinfezione ai danni di centinaia di bambini, acuito dall’accertato sovraffollamento del centro di cottura e da un comportamento ostativo dell’operatore economico nei confronti dell’Autorità sanitaria, all’epoca intervenute per indagare sulle cause dell’incidente.

Il ricorrente ha impugnato, dunque, il provvedimento di esclusione dalla gara deducendone la illegittimità per violazione del previgente art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, ossia per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la Stazione appaltante non avesse adeguatamente motivato la determinazione assunta sia sotto il profilo del tempo trascorso da tale violazione sia sotto il profilo della gravità della stessa.

Difeso dagli avv.ti Riccardo Renna e Paolo Gaballo, e con la collaborazione dell’avv. Maria Luisa Bilico, il Comune di Nardò si è costituito in giudizio rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la piena legittimità del provvedimento di esclusione configurandosi appieno, nel caso di specie, l’ipotesi di esclusione prevista dal previgente art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016, e ritenendo come – richiamando un recente arresto del Consiglio di Stato – il dato temporale rivendicato dalla ricorrente non potesse prevalere sul fondato dubbio dell’Amministrazione che l’eventuale affidamento di quel servizio pubblico di estrema importanza a quel determinato operatore economico potesse nuovamente nuocere al benessere degli utenti del servizio.

Il TAR, condividendo appieno le tesi difensive spiegate in favore del Comune, ha ritenuto legittimo l’operato di quest’ultimo che, nel disporre l’esclusione del ricorrente, ha tenuto conto dell’intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale, intercorrente tra le medesime parti e per il medesimo servizio, risalente al periodo immediatamente precedente a quello del nuovo affidamento.

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