SCRITTURA PRIVATA TRA GENITORI E MANTENIMENTO DEI FIGLI

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Ordinanza n. 663/2022 della Corte di Cassazione

Premessa

L’ordinanza n. 663 dell’11 gennaio 2022 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta la questione della validità degli accordi tra genitori non coniugati in merito al mantenimento dei figli. La Corte ha confermato che tali accordi, espressione dell’autonomia privata, sono leciti e non necessitano di omologazione giudiziale preventiva. Tuttavia, la loro efficacia è subordinata alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole.

Il caso concreto

La vicenda trae origine dalla richiesta di una madre al Tribunale di Cosenza per ottenere un assegno di mantenimento per il figlio nato nel 1999. Nel 2012, i genitori avevano sottoscritto un accordo in cui il padre trasferiva un immobile al figlio in cambio dell’esonero da ulteriori obblighi economici, eccetto le spese scolastiche e di abbigliamento. Il Tribunale ha respinto la richiesta della madre, ritenendo che non vi fossero cambiamenti nelle condizioni economiche rispetto all’accordo del 2012.

La madre ha impugnato la decisione, ma anche la Corte d’Appello ha confermato la validità dell’accordo, escludendo la necessità di un nuovo intervento economico del padre. La donna ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l’accordo non garantiva un adeguato mantenimento per il figlio e che il giudice avrebbe dovuto valutare l’interesse superiore del minore.

La decisione della Corte di Cassazione

Accogliendo il ricorso della madre, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’autonomia contrattuale dei genitori non può pregiudicare il diritto del figlio a un mantenimento adeguato. Il giudice ha il potere di modificare o integrare l’accordo, anche in assenza di un cambiamento delle condizioni economiche dei genitori, se ritiene che non soddisfi pienamente le esigenze del minore.

Conclusioni

L’ordinanza n. 663/2022 ribadisce che, pur essendo espressione della libertà contrattuale, gli accordi tra genitori devono sempre rispettare l’interesse del figlio. Il giudice può intervenire per garantire che le condizioni di mantenimento siano adeguate, indipendentemente dall’esistenza di nuovi eventi economici che giustifichino una modifica dell’accordo.

 

Avv. Mariagrazia Barretta

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