Riqualificazione del licenziamento ed indennità risarcitoria. Rito Fornero. Opposizione.
Il
licenziamento irrogato a fronte di una violazione disciplinare
oggettivamente esistente e commessa dal lavoratore con coscienza, cioè un
licenziamento non pretestuoso né avventato, ma che risulti sproporzionato,
all’esito della valutazione degli elementi estrinseci e della specifica gravità
del fatto contestato e rispetto a cui non sia applicabile, in base al CCNL di
riferimento, una sanzione disciplinare conservativa, trova collocazione nella disciplina del quinto comma – e non nel
quarto – dell’art 18 L. 300/1970,
come novellato dall’art. 1 della L.
92/2012 (Legge Fornero).
Questo
è quanto affermato dal Tribunale di
Lecce/Sezione Lavoro con sentenza nr. 4474 del 17 dicembre 2019.
Nel caso di specie il datore di lavoro, difeso dall’Avv. Valeria Negre, responsabile area lavoro di Renna studio legale, subentrata nella difesa del giudizio di opposizione all’ordinanza sommaria precedentemente emessa, ha ottenuto la parziale riforma della stessa.
Degna di nota la circostanza per la quale la società datrice di lavoro si è attivata per ottenere la restituzione della somma di circa € 22.000,00 erogata (in seguito all’ordinanza sommaria) al ricorrente a titolo di diritto di opzione dallo stesso esercitato in luogo della reintegra, non avendone il lavoratore più diritto a seguito della sentenza emessa nel giudizio di opposizione.
I FATTI DI CAUSA.
Un
dipendente citava in giudizio (con rito fornero) l’azienda presso la quale era
assunto, esponendo di aver lavorato con mansioni di manutentore idraulico e di
aver ricevuto una contestazione di infrazione disciplinare contenente la
sospensione cautelativa dal rapporto di lavoro, cui aveva risposto evidenziando
che la condotta poco urbana avuta (oggetto della contestazione disciplinare) era
scaturita da un infortunio verificatosi durante l’attività lavorativa.
Esponeva,
ancora, di aver ricevuto una ulteriore contestazione disciplinare da parte del
datore di lavoro (scaturita dall’accertamento Inail che aveva rigettato la sua richiesta
di indennizzo per infortunio sul lavoro) e che, in seguito, avendo ricevuto intimazione
di licenziamento per giusta causa senza preavviso, provvedeva ad impugnarlo dinanzi
al Giudice del Lavoro di Lecce, chiedendo che ne venisse accertata la nullità
per insussistenza del fatto contestato e
per assenza di proporzionalità tra i fatti e la sanzione irrogata.
Con
ordinanza fornero, quindi, in un primo momento il Tribunale di Lecce – Sezione
Lavoro dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato, disponendo la
reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro e condannando il
datore di lavoro al pagamento in favore dello stesso di un’indennità pari a 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il
lavoratore, con apposita dichiarazione ex art. 18, comma 5°, Legge 20/05/1970
nr 300, optava, in luogo della reintegra, per l’indennità sostitutiva pari a 15
mensilità della retribuzione globale di fatto.
La società datrice di
lavoro proponeva opposizione (ex art 1, comma 51 L. 92/2012) avverso
l’ordinanza fornero e con sentenza nr. 4474/2019, il Giudice del Lavoro, in parziale riforma dell’ordinanza sommaria,
dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, previa declaratoria di risoluzione del
rapporto di lavoro dal momento
del licenziamento e riconoscendo a
quest’ultimo la sola indennità
risarcitoria.
L’ex datrice di lavoro, pertanto, si attivava per ottenere la restituzione di quanto aveva erogato (in seguito all’ordinanza sommaria) al ricorrente a titolo di diritto di opzione dallo stesso esercitato in luogo della reintegra, non avendone il lavoratore più diritto a seguito della sentenza emessa nel giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con
il primo motivo il Giudice del Lavoro,
rispetto a quanto rilevato in fase sommaria, giunge ad emendare una impropria qualificazione del provvedimento di
sospensione (dal lavoro e dalla retribuzione) emesso dal datore di lavoro, trattandosi di un provvedimento di
sospensione cautelare emesso ai sensi del CCNL di categoria e non già del
provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare conservativa della
sospensione.
Il
Giudice, infatti, ritiene opportuno esaminare in maniera più approfondita i
fatti oggetto della contestazione disciplinare che il datore di lavoro ha posto
a base del licenziamento disciplinare, giungendo ad osservare che lo stesso
ricorrente, nelle proprie giustificazioni, aveva riconosciuto la condotta
tenuta sul posto di lavoro come poco urbana e che la stessa era scaturita dallo
stato di agitazione conseguente ad un infortunio verificatosi durante
l’attività lavorativa.
Il Giudice
dell’opposizione
(ad ordinanza fornero), a questo punto, riesamina
in maniera ancora più approfondita la complessa istruttoria espletata nella
fase sommaria concludendo che il ricorrente, durante l’orario di lavoro, si era
improvvisamente allontanato dal cantiere senza fornire ai suoi superiori alcuna
spiegazione, anzi rivolgendosi agli stessi con tono alterato ed imprecando in
vario modo nei confronti dell’azienda.
Poste siffatte premesse, il Giudice afferma la indubbia gravità di siffatta condotta
costituente un evidente atto di
insubordinazione e di violazione delle civili regole che devono connotare i
rapporti sul luogo di lavoro.
Con
il secondo motivo, il Giudice dell’opposizione affronta la questione se la
condotta (poco urbana e di sicuro rilievo disciplinare) tenuta dal lavoratore
sul posto di lavoro, sia sufficiente da sola a giustificare il licenziamento
del ricorrente così come delibato in fase sommaria ed in quale contesto
inserire l’ulteriore (la seconda) contestazione disciplinare elevata dal datore
di lavoro sulla simulazione di infortunio sul lavoro.
Su
tale ultimo punto (id est il
verificarsi o meno dell’infortunio sul lavoro) il Giudice ripercorre,
richiamandole, le motivazioni poste alla base dell’ordinanza della fase
sommaria.
Tuttavia
il Giudice dell’opposizione conclude
affermando:
► che i
fatti oggetto della prima contestazione disciplinare (per cui il datore di
lavoro ha disposto la sospensione cautelare dal servizio sino alla definizione
del procedimento disciplinare) integrano
un disvalore tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro, essendo
idonei a ledere la fiducia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
► la riconducibilità della fattispecie in esame al disposto di cui al
coma 5 dell’art. 18 L. 300/70 novellato dall’art. 1 L. 92/12, essendo
acclarato, anche dalla lettura del CCNL di categoria, che il fatto non rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa, con conseguente inapplicabilità della fattispecie al comma 4
dell’art. 18 L . 300/70 novellato dall’art. 1 L. 92/12.
Nei suddetti termini ed in parziale riforma dell’ordinanza sommaria, quindi, il Giudice dell’opposizione dichiara risolto tra le parti il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, dichiarando il diritto del lavoratore ad ottenere il solo risarcimento nella misura di 12 mensilità.
Considerazioni finali.
Quanto
innanzi osservato costituisce sviluppo, nel novellato art. 18, del principio
ripetutamente affermato anche dalla Cassazione, a cominciare dalla nota
sentenza nr. 23669 del 6.11.2014.
La fattispecie, regolata dal 5° comma (altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti da datore di lavoro), è stata infatti interpretata dalla Suprema Corte nel senso che la legge distinguerebbe il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, con la conseguenza che ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non sarebbe idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Nardò, 04 maggio 2020
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
Mi piace:
Mi piace Caricamento...