Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 8 gennaio 2025, n. 582
La sentenza in commento affronta il tema degli obblighi di assistenza del personale ATA nei confronti degli studenti con disabilità, confermando la condanna per il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) di due collaboratori scolastici che avevano ritardato nel prestare assistenza igienica a uno studente con disabilità grave.
Fatto
Due collaboratori scolastici, sollecitati dall’insegnante di sostegno, tergiversavano nel prestare assistenza igienica a uno studente con disabilità grave, rendendo necessario l’intervento sostitutivo dei compagni di classe. Gli imputati venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 328 c.p. e ricorrevano in Cassazione.
Diritto
La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi, affermando importanti principi:
- Il collaboratore scolastico è qualificabile come incaricato di pubblico servizio poiché, oltre alle mansioni materiali, svolge compiti che implicano conoscenza e applicazione delle normative scolastiche.
- L’art. 47 CCNL e la relativa tabella A impongono al personale ATA l’obbligo di prestare assistenza igienica agli studenti con disabilità, configurando un dovere d’ufficio la cui violazione integra il reato ex art. 328 c.p.
- Il reato si configura non solo con un rifiuto esplicito, ma anche quando l’inerzia assume la valenza di consapevole rifiuto, specie in presenza di urgenza.
- Sono irrilevanti:
- La mancanza di formazione specifica
- L’assenza di indennità
- La tardiva disponibilità ad adempiere
- La provenienza della richiesta da organo interno
- Non è applicabile la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) data la lesione della dignità di un soggetto particolarmente vulnerabile.
Commento
La pronuncia si pone in continuità con la precedente giurisprudenza, consolidando la tutela degli studenti con disabilità attraverso la qualificazione dell’assistenza igienica come dovere d’ufficio inderogabile.
La decisione è apprezzabile nella misura in cui riconosce la centralità della dignità dello studente con disabilità come bene giuridico protetto. Tuttavia, evidenzia anche la necessità di garantire al personale ATA adeguata formazione per l’adempimento di tali delicati compiti assistenziali.
La sentenza chiarisce definitivamente che gli obblighi di assistenza derivano direttamente dal contratto collettivo e non necessitano di ulteriori presupposti, contribuendo così a definire con maggiore certezza i doveri del personale scolastico nei confronti degli studenti con disabilità.

