Per un italiano medio il “calcio” occupa uno spazio emotivo e, quindi, una attenzione molto importante, e come tutti gli spazi emotivi risentono di scarsa obiettività per qualsiasi analista che approccia il tema.
L’essere tifoso è di per sé una condizione limitante, poiché, rischia di minare dalle fondamenta la capacità di analisi, obnubilate dalla tensione emotiva, che può declinarsi in un particolare favore per la c.d. squadra del cuore e in un particolare disfavore, se non proprio avversione, per una squadra rivale; quando la squadra rivale, per ragioni le più diverse, ha una tradizione di successi maggiore, l’avversione si trasforma in un sentimento ancora più forte: odio.
Ad essere sinceri analogo rischio si estende a qualsiasi materia che implica, in qualunque misura ,una “partigianeria”; pensiamo ad esempio alla politica e ai partiti; anche in questo caso la logica è binaria, ça va sans dire o bianco o nero.
La vicenda Juventus, con i suoi riverberi giudiziari ed amministrativi, costituisce l’occasione per esprimere delle riflessioni, con riferimento ad aspetti confacenti alla mia attività di Ethics & Compliance Specialist.
Per cui resteranno solo sullo sfondo di questo breve ragionamento i provvedimenti giudiziari specifici comminati dalla Giustizia Sportiva e le indagini in corso dell’Autorità Giudiziaria verso la Juventus, rappresentando, solo, il pretesto per una riflessione sull’efficacia dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/01 e smi per le società sportive.
Circa l’obbligatorietà per le società sportive dei campionati professionistici non vi sono dubbi, chiaramente, ancor meno, nel caso, come per la Juventus, si tratti di società quotate su mercati regolamentati di Borsa.
Appare utile ricordare, brevemente, che lo Statuto Federale della FIGC come modificato da ultimo, nell’assemblea straordinaria del 22 gennaio 2007 all’art. 7 prevede:
ll Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
Di recente anche la Lega dei club di serie C ha prescritto l’obbligatorietà dei Modelli Organizzativi 231 quale condizione per l’iscrizione al campionato, come, da tempo accade, per le leghe più blasonate di serie A e B.
L’art. 13 del codice di Giustizia FIGC prescrive, poi, una specifica “esimente” in riferimento alla c.d. “responsabilità oggettiva” relativa ad episodi di ‘tifo violento’ da parte dei sostenitori di una squadra di calcio, precisando che:
La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; […]
I fatti di cronaca, sinteticamente citati in esergo, sembrano far emergere, anche per il settore sportivo, il problema della c.d. compliance paper – conformità sulla carta, ossia l’adozione di modelli organizzativi sulla carta, più o meno tutti uguali, oserei dire, copia e incolla, che, diversamente, ove effettivamente attuati e vigilati da organismi indipendenti e competenti, quanto meno escluderebbero dalla applicazione delle sanzioni le società sportive, coinvolgendo esclusivamente i dirigenti coinvolti negli atti illeciti o presunti tali.
La “Compliance di carta”, oltre a parodiare una fortuna serie di film Netflix, appare essere davvero il problema dei problemi, non fosse altro, poiché, rischia di ridicolizzare gli sforzi dei virtuosi per davvero, ossia, di chi crede nel valore della reputazione, riveniente sull’evidenza dei fatti, di chi allo Storytelling preferisce lo Storydoing.
Del resto, l’etica non può inquadrarsi solo come un catalogo di norme, ma anche e soprattutto nel rispetto di una tradizione di valori, di un patrimonio trasmesso, cristallizzato nel tempo e confermato dall’esperienza, in virtù della quale si risponde delle proprie condotte alla comunità, ai nostri padri e ai nostri figli; l’etica genera un’estetica, ossia uno stile e un decoro.
Ecco che di decoro sembra, davvero, mancare il Calcio (e non solo) e non c’è Modello organizzativo che tenga.
Avv. Vincenzo Candido Renna
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...