Premessa
La composizione delle crisi da sovraindebitamento è una procedura che consente di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali.
La Legge n. 3/2012, ha introdotto una disciplina concorsuale che si occupa anche dell’insolvenza civile. Il fulcro della procedura è dato dal principio della parità di trattamento secondo cui, come disposto anche dall’art. 2740 c.c., tutti i creditori hanno un eguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del comune debitore. Il legislatore ha quindi voluto evitare che il patrimonio del debitore cada in balia della iniziativa dei creditori più reattivi ed aggressivi, in modo tale da rendere il patrimonio del debitore disponibile per la soddisfazione egualitaria di tutti i creditori, secondo l’ordine dei privilegi.
Recentemente, nella seduta del 18 dicembre 2020, la Camera dei Deputati ha approvato in via conclusiva il disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori (D.L. 137/2020) all ‘interno del quale vi è la previsione secondo cui, relativamente all’Iva e alle ritenute operate e non versate, è ora possibile non soltanto la dilazione del pagamento ma anche lo stralcio.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti
I debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali hanno facoltà di concludere un “accordo” con i creditori secondo una procedura di composizione della crisi; al debitore che possegga lo status di consumatore è consentito di proporre, in alternativa, un piano di ristrutturazione (cfr. art. 6, comma 1).
La legge all’ art. 7, comma 1 discorre di “accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano”; la formula corrisponde a quella adoperata nell’art. 182-bis Legge Fallimentare e (art. 57 del prossimo Codice della crisi e dell’insolvenza) per descrivere il contratto compositivo della crisi d’impresa, concluso tra debitore fallibile e creditori, assoggettabile ad omologazione. In questo tipo di procedura il legislatore utilizza lo strumento della contrattazione per il superamento dell’insolvenza, sia pure calata in un contesto procedurale.
Al cosiddetto “organismo di composizione della crisi”, è attribuito il generale e pervasivo compito di assumere “ogni opportuna iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla buona riuscita dello stesso” (art. 15, comma 5).
L’art. 11 stabilisce che ai fini dell’omologazione dell’accordo il consenso – peraltro prestabile anche per silenzio assenso – deve essere raggiunto tra il debitore e i creditori rappresentanti almeno il 60% dell’ammontare dei crediti; precisando, significativamente, che ai fini del raggiungimento di tale maggioranza non sono computati i creditori garantiti, per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
L’accordo è riservato a debitori diversi dal debitore civile in senso stretto, ossia dal consumatore. Possono infatti giovarsene piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e professionisti.
Le categorie dei destinatari da un lato fanno comprendere e dall’altro giustificano la scelta di ricorrere a strutture della decisione tipiche del diritto concorsuale riservato alle crisi d’impresa.
Il piano del consumatore
Il piano del consumatore è parzialmente accomunato nella disciplina all’accordo di ristrutturazione (cfr. artt. 6, comma 1; 8; 9), ma se ne discosta per un aspetto importante costituito dall’irrilevanza del consenso (da intendersi come deliberazione) dei creditori.
Ai fini dell’omologazione del piano del consumatore è infatti sufficiente l’approvazione da parte del tribunale in ordine al rispetto dei requisiti di accesso alla procedura ed alla fattibilità dello stesso, mentre i creditori dal canto loro possono soltanto contestare la convenienza del piano omologato (cfr. art. 12-bis).
Così come l’“accordo”, anche il piano del consumatore, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori che siano già al momento della pubblicazione della proposta ai sensi dell’art. 12-bis, comma 3 (cfr. art. 12-ter, comma 2).
La procedura del piano del consumatore ha la sua ragion d’essere nella realizzazione dell’interesse, di ordine pubblico economico, al recupero del consumatore al consumo responsabile attraverso la procedura dell’esdebitazione con la definizione della situazione di sovraindebitamento di coloro che non svolgono una attività economica.
Tale interesse, sottoposto al vaglio dell’organismo di composizione e del tribunale, comporta un’esigenza di protezione del consumatore in considerazione della sua debolezza contrattuale.
Conclusioni
La procedura di sovraindebitamento ha carattere “volontario”, in quanto prende l’avvio da un’apposita istanza del debitore che si trovi nell’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni e che intenda porvi rimedio approfittando dei vantaggi derivanti dal fatto che il procedimento ha natura concorsuale. L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato garantire a tutti i soggetti “non fallibili” la possibilità di un c.d. Fresh Start, di poter quindi avere una seconda possibilità rimediando alla loro situazione di sovraindebitamento e dall’altro lato di provocare una deflazione del contenzioso in materia civile scaturente dall’attività di recupero forzoso dei crediti.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
Mi piace:
Mi piace Caricamento...