FOTO DI INVESTIGATORI PRIVATI IN TRIBUNALE: COSA DEVI SAPERE!

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Relazione investigativa e valore probatorio della documentazione fotografica allegata.

Con la sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 4038 del 14/02/2024) riguardante un procedimento di separazione con addebito, la Corte si è concentrata, tra gli altri aspetti, sul valore probatorio della relazione investigativa e delle fotografie ad essa allegate.

 

Valore probatorio della relazione investigativa e delle fotografie

Prova atipica: La Corte conferma che la relazione investigativa redatta da un investigatore privato costituisce una prova atipica, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Essa può essere considerata come elemento indiziario da integrare con altre prove acquisite nel processo.

Utilizzabilità senza esame dell’investigatore: La Cassazione ribadisce che la relazione può avere valore probatorio anche in assenza dell’esame testimoniale dell’investigatore che l’ha redatta. La difesa della ricorrente aveva contestato la sua utilizzabilità, sostenendo che l’assenza dell’investigatore nel contraddittorio impedisse l’attribuzione di valore probatorio al documento, ma la Corte ha respinto tale argomentazione.

Fotografie e valore probatorio autonomo: Le immagini allegate alla relazione investigativa sono state ritenute utilizzabili come prova, anche in caso di disconoscimento da parte della controparte. In base all’art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche fanno piena prova dei fatti che rappresentano, salvo che la parte contro cui sono prodotte ne contesti la conformità all’originale e ne dimostri la non autenticità.

Anche in caso di disconoscimento da parte della controparte, il giudice mantiene la facoltà di valutare autonomamente l’autenticità delle immagini, avvalendosi di altri mezzi di prova.

In particolare, la Corte ha chiarito che il disconoscimento delle fotografie non equivale a quello delle scritture private previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c.: mentre il mancato riconoscimento di una scrittura ne impedisce l’uso probatorio in assenza di verificazione, il disconoscimento delle immagini non ne esclude automaticamente la rilevanza, poiché il giudice può accertarne la conformità all’originale anche tramite presunzioni e altre prove (Cass. n. 13519/2022).

Conferma della condanna per addebito: La sentenza impugnata è stata confermata dalla Cassazione, in quanto la relazione investigativa e le fotografie hanno contribuito a provare l’infedeltà coniugale della ricorrente, considerata causa dell’intollerabilità della convivenza.

Conclusione

La sentenza ribadisce che le relazioni investigative e il materiale fotografico possono costituire validi mezzi di prova nel processo civile, anche in assenza dell’esame dell’investigatore privato. Tuttavia, il loro valore è subordinato a una valutazione complessiva del giudice, che deve considerarle nel contesto di altre prove disponibili.

 

Avv. Mariagrazia Barretta

 

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