Sentenza che rivoluziona le adozioni internazionali: i single ora possono!
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva le persone single dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero.
Secondo la Corte, tale esclusione risultava in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
In particolare, è stato evidenziato come la normativa previgente imponesse una restrizione eccessiva all’aspirante genitore single, impedendogli di offrire disponibilità all’adozione, istituto fondato su principi di solidarietà sociale e orientato alla tutela del minore.
La sentenza chiarisce che, sebbene il desiderio di diventare genitori non configuri un diritto assoluto all’adozione, esso rientra comunque nella sfera della libertà di autodeterminazione della persona.
Tale interesse deve essere bilanciato con la tutela del minore, affinché le scelte legislative risultino ragionevoli e adeguate.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che le persone single possono, in linea generale, garantire un ambiente stabile e armonioso a un minore in stato di abbandono.
Tuttavia, spetterà al giudice valutare, caso per caso, l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di fornire al bambino un’adeguata educazione, istruzione e mantenimento, tenendo conto anche del suo contesto familiare di riferimento.
