SUCCESSO DEL NOSTRO STUDIO LEGALE: IL TRIBUNALE DI MODENA CONFERMA LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI MEDIOCREDITO

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Solo pochi mesi fa vi avevamo raccontato (https://www.rennastudiolegale.it/bloccata-esecuzione-cartelle-esattoriali-sospensione-in-meno-di-24-ore/) come eravamo riusciti ad ottenere, in meno di 24 ore, una sospensione inaudita altera parte dell’efficacia esecutiva di alcune cartelle di pagamento notificate ad un nostro assistito.

Si era trattato, in altri termini, di un provvedimento d’urgenza, richiesto ed ottenuto senza che la controparte venisse sentita, proprio in virtù della particolare gravità della situazione e del rischio concreto di un danno irreparabile per il nostro cliente.

Oggi possiamo dare un seguito positivo a quella vicenda: il Tribunale di Modena ha confermato, con ordinanza del 28 maggio 2025, la sospensione dell’esecuzione, accogliendo le nostre argomentazioni nel merito della questione.

Non solo! Il Tribunale ha sostanzialmente anticipato il contenuto della sentenza, riconoscendo appieno la bontà delle ragioni da noi sostenute.

Il contesto: l’esecuzione basata su cartelle esattoriali

La vicenda riguarda una società e due suoi garanti personali, a cui sono state notificate sei cartelle di pagamento per un importo particolarmente rilevante, emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico di MCC – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (cd. MCC-BDM S.p.A.).

Alla base delle cartelle vi era l’escussione di una garanzia pubblica rilasciata da MCC-BDM S.p.A. a copertura di un finanziamento COVID, che, a detta di controparte, sarebbe stata azionata per inadempimento del debitore originario.

Tuttavia, già all’atto della notifica delle cartelle, erano emerse numerose criticità, tanto da imporre una verifica urgente sulla legittimità dell’azione esecutiva.

Le contestazioni sollevate: illegittimità dell’azione esecutiva

Nel ricorso ex art. 615, comma 1 c.p.c. da noi depositato, abbiamo evidenziato innanzitutto:

  1. Il difetto di legittimazione attiva da parte di MCC-BDM S.p.A., in quanto la richiesta di escussione della garanzia era stata inoltrata da soggetti terzi rispetto al contratto di finanziamento garantito. In altri termini, chi aveva escusso la garanzia MCC era soggetto diverso da chi aveva erogato il finanziamento ed ottenuto la garanzia pubblica.
  2. Il mancato perfezionamento di una valida cessione del credito, poiché la documentazione prodotta dalla controparte non era sufficiente a provare l’effettivo trasferimento del credito alla società cessionaria e, quindi, l’effettiva titolarità da parte di MCC-BDM S.p.A. di agire in rivalsa;
  3. La decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, a causa del mancato rispetto del termine di 36 mesi contrattualmente previsto per l’avvio di azioni giudiziarie nei loro confronti, successivamente all’intimazione di pagamento.

Il principio confermato dal Tribunale: onere della prova sulla cessione del credito

Il Tribunale ha accolto integralmente le nostre argomentazioni, ritenendo anzitutto che non fosse stata fornita prova adeguata della cessione del credito.

In particolare, la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione – che indicava genericamente tutti i crediti ceduti in blocco – non era sufficiente per dimostrare che tra quei crediti fosse incluso anche quello azionato nei confronti della nostra assistita.

Come correttamente evidenziato dal Giudice, in linea con una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, è necessario che il cessionario di un credito provi la propria legittimazione attiva in modo puntuale e documentato. La pubblicazione dell’avviso ha infatti una funzione meramente notificatoria nei confronti del debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell’avvenuta cessione.

Inoltre, nel caso di specie, l’avviso pubblicato era caratterizzato da una terminologia eccessivamente generica, e non consentiva in alcun modo di collegare il credito azionato alla posizione specifica della società assistita, nemmeno mediante riferimento a codici fiscali, P.IVA o altri dati identificativi.

La decadenza dell’azione nei confronti dei fideiussori

Un ulteriore punto decisivo a nostro favore è stato rappresentato dalla decadenza dell’azione nei confronti dei fideiussori.

Le fideiussioni sottoscritte, infatti, contenevano una clausola espressa che stabiliva un termine di 36 mesi, decorrenti dalla scadenza dell’obbligazione principale, entro cui la banca avrebbe dovuto intraprendere iniziative giudiziarie per ottenere l’adempimento.

Nel nostro caso, tale termine era decorso abbondantemente, senza che MCC – Banca del Mezzogiorno S.p.A. avesse intrapreso alcuna azione giudiziale. La notifica della cartella di pagamento, ha ricordato il Tribunale, non può considerarsi atto idoneo ad interrompere la decadenza, in quanto si tratta di un mero atto stragiudiziale. Pertanto, il diritto di agire in rivalsa contro i garanti risultava definitivamente estinto.

Le conseguenze: sospensione dell’esecuzione e conferma del provvedimento d’urgenza

Sulla base delle suddette considerazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi motivi richiesti dall’art. 615, comma 1 c.p.c. per sospendere l’efficacia esecutiva dei titoli impugnati.

Il provvedimento in commento ha pertanto confermato la sospensione già disposta in via d’urgenza inaudita altera parte, bloccando definitivamente ogni possibilità di prosecuzione dell’esecuzione sulla base di quelle cartelle.

In questo modo, abbiamo al contempo ottenuto:

– la sospensione del preavviso di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà di uno dei fideiussori;

– la sospensione dell’iscrizione ipotecaria sui beni di proprietà dei fideiussori;

– lo svincolo del conto corrente pignorato.

Un esito fondamentale, raggiunto insieme ai nostri assistiti, con cui condividiamo pienamente questa soddisfazione!

Una decisione importante anche sul piano sistemico

La pronuncia del Tribunale di Modena non è solo una grande soddisfazione per il nostro Studio e per i nostri assistiti, ma rappresenta anche un precedente significativo per molte altre situazioni simili.

In un contesto in cui le cartelle esattoriali vengono spesso emesse sulla base di crediti ceduti, talvolta in modo poco trasparente o documentato, è fondamentale ribadire che la prova della titolarità del credito è un onere imprescindibile per chi agisce esecutivamente.

Allo stesso tempo, questa ordinanza conferma un altro principio giuridico essenziale: i termini contrattuali previsti a tutela del fideiussore non possono essere disattesi. Se il creditore non agisce entro i limiti temporali stabiliti, perde definitivamente il diritto di far valere le proprie pretese.

L’importanza di un’azione tempestiva e mirata

Questa vicenda dimostra, ancora una volta, quanto sia importante non accettare passivamente l’emissione di cartelle esattoriali, soprattutto quando si hanno dubbi sulla loro legittimità.

Grazie ad un intervento tempestivo e ben documentato, siamo riusciti a:

  • Bloccare l’esecuzione in via d’urgenza;
  • Ottenere la sospensione definitiva in sede cautelare;
  • Impostare una difesa solida e tecnicamente fondata che ha resistito alle contestazioni della controparte.

Se anche tu hai ricevuto una cartella esattoriale sulla base di garanzie sottoscritte nei confronti di Mediocredito Centrale, non aspettare che la situazione peggiori. Anche dietro  documenti provenienti dall’Agenzia delle Entrate possono nascondersi vizi gravi, difetti di legittimazione o decadenze non rilevate.

Il nostro Studio Legale ha maturato un’esperienza significativa nell’affrontare casi di esecuzione basata su cartelle di pagamento notificate da Mediocredito Centrale e crediti ceduti. Contattaci per una consulenza personalizzata: dopo aver analizzato la tua situazione, agiremo con urgenza per tutelare i tuoi diritti.

 

La sentenza puoi visionarla qui:

 

 

 

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