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REVOCA DEI FIDI BANCARI SENZA MOTIVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI: VITTORIA ANCHE IN CORTE D’APPELLO

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Accertata ancora una volta l’illegittimità del recesso e annullata la richiesta della banca per oltre € 250.000

Lo Studio ha assistito, con l’avv. Alessandra De Benedittis, una società nell’ambito di un contenzioso promosso da un istituto di credito a seguito della revoca degli affidamenti bancari e della richiesta di rientro dell’esposizione debitoria, per un importo superiore a € 250.000, accompagnata dalla segnalazione della posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La società ha contestato la legittimità del recesso e delle conseguenti pretese creditorie, avviando un procedimento volto alla verifica della correttezza dell’operato della banca.

La società aveva vinto in primo grado con una sentenza in cui il Tribunale accertava la illegittimità del recesso e condannata la banca alla cancellazione immediata della segnalazione in Centrale Rischi.

La banca proponeva quindi appello.

Con sentenza del 9 gennaio 2026, la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato integralmente l’impugnazione proposta dall’istituto di credito, confermando la decisione favorevole già ottenuta in primo grado e accertando l’illegittimità del recesso esercitato.

 

I profili di illegittimità accertati

La Corte ha rilevato che la banca aveva esercitato il recesso con effetto immediato senza indicare un giustificato motivo, in difformità rispetto alle previsioni contrattuali che regolavano il rapporto.

Tale circostanza è stata ritenuta determinante ai fini della declaratoria di illegittimità del recesso, con conseguente venir meno del presupposto delle pretese creditorie avanzate e della segnalazione alla Centrale Rischi.

La pronuncia avalla il consolidato orientamento che richiede agli istituti di credito il rigoroso rispetto delle previsioni contrattuali nell’esercizio delle facoltà di revoca degli affidamenti.

 

L’esito del giudizio

In conseguenza dell’accertata illegittimità del recesso:

  1. è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca;
  2. è stata dichiarata l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, con ordine di cancellazione;
  3. la banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello.

La decisione ha consentito alla società di rimuovere una situazione che incideva direttamente sulla propria posizione finanziaria e sulla propria operatività.

 

Rilevanza della decisione nei rapporti tra PMI e sistema bancario

La pronuncia conferma la centralità di una verifica puntuale delle modalità con cui gli istituti di credito esercitano le facoltà di revoca degli affidamenti e procedono alle segnalazioni presso la Centrale Rischi.

In tale ambito, l’analisi della documentazione contrattuale e delle comunicazioni bancarie assume rilievo determinante ai fini dell’accertamento della legittimità delle iniziative intraprese e della tutela della posizione dell’impresa.

Controversie di questa natura richiedono un approccio specifico e una conoscenza approfondita delle dinamiche che regolano il contenzioso bancario, in un contesto in cui la corretta qualificazione del rapporto può incidere in modo significativo sulla continuità operativa e sull’equilibrio finanziario dell’impresa.

 

 

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