Il nuovo Codice della crisi di impresa e della insolvenza (“Ccii”) D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e smi, che assegna un ruolo fondamentale alla c.d. “Legge 231” – Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (“Decreto”), ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il collegamento tra Legge 231 e Ccii, come noto, rileva dalla novella dell’art. 2086 c.c. che dispone: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»
Non vi è dubbio che l’attività d’impresa implichi il dispiegarsi di una attività organizzata, la cui gestione dovrebbe orientarsi in uno svolgimento regolato da norme e prassi operative di buona gestione, di natura amministrativa e contabile.
L’adeguatezza degli assetti rappresenta, pertanto, il generale criterio di condotta cui gli organi apicali del singolo operatore economico si devono attenere nell’attività gestoria e soprattutto con riferimento all’attuazione della strategia aziendale, verifica e vigilanza sulla conformità della stessa alle leggi vigenti di settore (cfr. 2403 co. 1° c.c. in collegamento coi co. 3° e 5° dell’art. 2381 c.c.).
Il legislatore con il Ccii seguendo il postulato della “Prospettiva della continuità aziendale”, ossia il dovere di preservare la capacità dell’azienda di produrre reddito in un arco temporale prevedibile estende una norma già prevista nel nostro ordinamento per le Società per Azioni a tutte le persone giuridiche ed enti collettivi.
Appare evidente, infatti, il punto di congiunzione all’art. 2381, 5 co c.c. per cui compete, inter alia, all’organo amministrativo il dovere di curare e valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società per cui è necessario conservare, adeguandolo, il sistema di controllo secondo i dettami posti dalla Legge 231.
A tal proposito, occorrerà preliminarmente procedere, da parte dell’Organo Amministrativo alla revisione della c.d. mappatura delle aree di rischio ed alla conseguente attività di analisi e valutazione dei rischi, prodromica alla redazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 (“MOG 231”) con i suoi protocolli specifici.
Ecco che, il tabù relativo alla facoltatività circa l’adozione del MOG 231, per le società non quotate sui mercati regolamentati, per le quali l’adozione è vincolata, subisce un’importante ed irreversibile effrazione nel segno dell’obbligatorietà per tutti gli enti collettivi.
La violazione del dovere di predisporre assetti adeguati e dei doveri a contenuto generico e specifico a questo riconducibili rientra quindi a pieno titolo nell’alveo operativo dell’art. 2392 c.c. e per l’effetto del meccanismo di graduazione della responsabilità di cui al primo comma dello stesso articolo.
In ogni caso, le modalità <<il quomodo>> in concreto per implementare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, al fine di soddisfare il criterio dell’adeguatezza in funzione dei requisiti di legge rilevanti: natura e tipologia di attività e dimensione dell’impresa, rimane una scelta afferente, in ultima istanza, al merito e alla responsabilità gestoria degli organi apicali dell’impresa.
Organi apicali che con l’adozione del MOG 231, però, assolvono alle proprie responsabilità anche con l’ausilio di un Organismo autonomo ed indipendente che assolve le funzioni di vigilanza, controllo ed adeguamento del sistema adottato e capace quindi di proporre aggiustamenti e/o integrazioni all’organizzazione aziendale tese a preservarla dal rischio di incorrere nelle condotte di reato ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.
Non solo la Legge 231, ma anche altri sistemi di compliance evoluti e standard tecnici da adottare, questi sì, su base volontaria costituiscono sempre più un presidio rilevante per assicurare al mercato la reputazione di una impresa, intesa in senso lato, come un compendio di valori, non solo economico-patrimoniali seppur importanti, ma anche sociali, culturali ed etici.
La strada è segnata, lo abbiamo visto anche a proposito del Reg UE 241/01 in relazione al Next Generation EU, i sistemi di compliance rappresentano la chiave di accesso al mercato di tutti gli operatori coinvolti.
Vincenzo Candido Renna
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Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
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