Diverse sono le novità riguardanti il whistleblowing ed, in particolare, i whistleblowers, ovvero le persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee. Vediamole nel dettaglio. Queste novità sono contenute nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Intanto alle novità dovranno conformarsi gli enti pubblici e gli enti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, oppure, che se anche non hanno raggiunto i 50 dipendenti, rientrano nei settori:
- dei servizi, prodotti e mercati finanziari e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- la commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi;
- la sicurezza dei trasporti e dell’ambiente.
Ancora: sono tenuti ad attuare le modifiche quelle aziende che, anche se non raggiungono i 50 dipendenti, hanno comunque attuato un Modello 231.
La prima delle novità è l’ampliamento della categoria dei «Whistleblowers». Potranno assumere questa veste, infatti, non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi o con contratti atipici, gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori.
Le misure di protezione si applicano non solo ai segnalanti ma anche ai cosiddetti facilitatori, ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, ai colleghi e ai parenti del segnalante, specie se i familiari intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso ente presso il quale lavora il segnalante, e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.
COSA POSSONO SEGNALARE I WHISTLEBLOWERS?
Non solo le violazioni del diritto dell’Unione Europea ma anche quelle del diritto nazionale e, comunque, in ogni caso in cui l’atto o l’omissione illecita leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
QUALI CANALI DI SEGNALAZIONE ESISTONO?
- canale di segnalazione c.d. interno;
- canale di segnalazione c.d. esterno istituito dall’ANAC;
- cosiddetta divulgazione pubblica
Le Segnalazioni interne sono disciplinate in modo da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella comunicazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Sono indicati i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna e disciplinare l’iter procedurale successivo alla segnalazione interna, compresi ovviamente la gestione delle segnalazioni e la gestione del processo di indagine.
Questo personale, che deve essere specificatamente formato, dovrà – entro precisi termini temporali – dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell’attività di verifica svolta.
Sia i soggetti del settore pubblico che del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili in relazione ai canali ed alle procedure, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, che possono anche avere la forma “anonima”.
Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate solo in determinate condizioni, con specifiche modalità di presentazione e canali idonei a garantire riservatezza sia del segnalante che della persona “segnalata”, oltre al contenuto della segnalazione e la documentazione inerente. L’autorità incaricata di gestire le segnalazioni esterne è l’ANAC, anche per il settore privato.
L’ANAC adotterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, dopo aver sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Anche la Divulgazione pubblica è quindi un “canale” di segnalazione che prevede, comunque, la possibilità di accedere alle misure di protezione accordate in linea generale.
QUALI SONO LE MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DEL SEGNALANTE?
Principalmente sono 1. Obbligo di riservatezza; 2. Trattamento dei dati personali; 3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni che dovrà avere un massimo di 5 anni ed il Divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, che non debbono essere tollerate né nel settore pubblico che nel privato, dove l’ANAC segnala all’Ispettorato del Lavoro di attuare provvedimenti di propria competenza.
Non vi è tutela per il segnalante qualora, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale a suo capo per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata una sanzione disciplinare.
QUALI SONO LE SANZIONI PER I COMPORTAMENTI CHE LEDONO IL SEGNALANTE?
L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alle modalità previste dal Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro nel caso di cui all’articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
I soggetti del settore privato che abbiano adottato il Modello di organizzazione e gestione ex Decreto Legislativo n. 231/01 devono prevedere nel sistema disciplinare una serie di sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti indicati.
DA QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME?
La 15 luglio 2023 eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
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Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Già Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
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Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense in settembre 2023.
Perfeziona l’inglese conseguendo la certificazione del livello inglese C1, Certificate in ESOL International (C1 FER), British Institutes, in aprile 2023.
Matura competenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01, Modelli organizzativi 231, Certificazione ISO 37001:2016, ISO 11871:2022, Parità di Genere Uni Pdr 125:2022, ISO 30415:2021, nonché nella redazione del bilancio di sostenibilità ESG secondo gli standard GRI.
Si abilita “Auditor Compliance Management – ISO 37301:2021”, Rina, nel mese di giugno 2022.
Si laurea in Giurisprudenza, in aprile 2021, presso Università del Salento, discutendo la tesi in Diritto del consumatore e del mercato dal titolo “Commercio elettronico e tutela del consumatore”.
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