RESPONSABILITA’ DELL’ENTE.
Abstract.
La Quarta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29584, depositata il 26/10/2020, ha chiarito quali sono i criteri di imputazione ai fini della responsabilità dell’ente per i reati derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica.
La domanda.
In ipotesi di violazione delle norme antinfortunistiche, sussiste la responsabilità penale dell’ente se la condotta, intenzionale, è episodica ed occasionale? O, invece, è necessario che il reato, commesso a vantaggio e nell’interesse dell’ente da un soggetto che riveste posizione apicale o subordinata, sia espressione di una consapevole politica di impresa?
Il caso.
Nella sentenza in commento, la Cassazione si è occupata della vicenda che ha interessato una società committente ritenuta responsabile, nel primo e nel secondo grado di giudizio, ai sensi del D.lgs. 231/2001 per il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione della disciplina antinfortunistica, nonostante la violazione delle regole cautelari fosse dipesa da un’iniziativa occasionale finalizzata ad accelerare i tempi di lavoro.
La decisione della Corte.
La Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente derivante da reati colposi, non è richiesta la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica.
La Cassazione ritiene, infatti, che sarebbe eccessivo rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte che, seppur sorrette dalla intenzionalità, siano episodiche e occasionali e, pertanto, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.
Pare appena il caso di ricordare che, l’interesse dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica.
Ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare costi di impresa.
Si è affermato, inoltre, che l’interesse o il vantaggio dell’ente non deve essere inteso soltanto come risparmio di spesa (quale risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza o come risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale o come risparmio sul materiale), ma anche come un incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentata dal rispetto della normativa cautelare.
Ricapitolando, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente è irrilevante la sistematicità, regolarità, delle violazioni delle norme antinfortunistiche, ben potendo venire in rilievo tutte quelle condotte che, pur sorrette dalla intenzionalità, siano episodiche ed occasionali e, pertanto, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.
Conclusioni.
Per queste ragioni, per l’ente a nulla varrà invocare, ai fini dell’esclusione della sua responsabilità, il fatto che si sia trattato di una condotta episodica, non espressiva di una politica di impresa, giacché, in ogni caso, ne risponderà penalmente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, se quell’unica violazione della normativa antinfortunistica ha comportato una lesione personale o la morte del lavoratore.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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