28 Dicembre 2021

COMMERCIO DI PRODOTTI CON MARCHI CONTRAFFATTI

La Seconda Sezione ha ribadito che la Corte ha chiarito che, poiché la tutela penale dei marchi e segni distintivi delle opere di ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell’art. 473 c.p. deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati nei precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicchè la falsificazione dell’opera di ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.
11 Aprile 2021

OLTRE OGNI COMODA CERTEZZA

di Pietro Scrimieri OLTRE OGNI COMODA CERTEZZA Dalla comfort zone alla proattività   Il saggio di Pietro Scrimieri: Coordinatore Amministrazione Servizi Centrali AQP S.p.A., Docente Politecnico […]