28 Dicembre 2021

COMMERCIO DI PRODOTTI CON MARCHI CONTRAFFATTI

La Seconda Sezione ha ribadito che la Corte ha chiarito che, poiché la tutela penale dei marchi e segni distintivi delle opere di ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell’art. 473 c.p. deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati nei precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicchè la falsificazione dell’opera di ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.