L’AVVOCATO PUO’ DIFFONDERE IL NOME DEI PROPRI CLIENTI?
Tempo di lettura: 2 minutiIl Codice deontologico forense prevede la possibilità per gli avvocati di fornire delle informazioni in merito alla propria attività professionale, nel rispetto del dovere di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
