Abstract. In tema di commercio nello Stato italiano di prodotti con segni falsi allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, per il quale non è richiesta la prova della sua registrazione, è indispensabile che l’accusa dimostri gli elementi che attestano la rinomanza del marchio e una notoria riferibilità alla casa produttrice e alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da renderne giuridicamente attendibile la tutelabilità in sede giudiziaria, con conseguente onere carico dell’incolpato di fornire prova contraria.
IL CASO.
La Sezione del riesame del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. formulata nell’interesse del legale rappresentante di una s.r.l. con riguardo al sequestro di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti.
Nella specie, il ricorrente deteneva per la vendita merce recante marchi contraffatti tra cui 960 magliette riproducenti la scritta “Richmond” e 480 felpe con la scritta “Minnie”.
Veniva pertanto proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame.
La difesa sosteneva l’insussistenza del fumus commissi delicti in relazione all’art. 474 c.p., difettando il presupposto della registrazione dei marchi presso il competente ufficio nazionale e non sussistendo la prova della registrazione presso l’omologo ufficio europeo ovvero presso l’Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale.
La Seconda Sezione della Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Precisa che l’ordinanza impugnata abbia disatteso i rilievi difensivi sostenendo che l’art. 474 c.p. sanzioni la contraffazione dei marchi sia nazionali che esteri, indipendentemente dal luogo di registrazione, ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, in caso di marchi noti e di larghissima diffusione, grava la difesa dell’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per la loro protezione.
La Seconda Sezione ha ribadito che la Corte ha chiarito che, poiché la tutela penale dei marchi e segni distintivi delle opere di ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell’art. 473 c.p. deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati nei precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicchè la falsificazione dell’opera di ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.
Si è ulteriormente precisato che il presupposto cautelare del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.
LA MASSIMA.
In tema di commercio nello Stato italiano di prodotti con segni falsi, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46882 del 22/12/2021 ha così stabilito che, ai fini della sussistenza della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 c.p., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, per il quale non è richiesta la prova della sua registrazione, è indispensabile che l’accusa dimostri gli elementi che attestano la rinomanza del marchio e una notoria riferibilità alla casa produttrice e alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da renderne giuridicamente attendibile la tutelabilità in sede giudiziaria, con conseguente onere carico dell’incolpato di fornire prova contraria.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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