L’art. 13 del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, definisce gli indicatori di crisi e detta le linee guida per la loro predisposizione. In particolare al comma 1 stabilisce che “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attivita’ imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attivita’, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilita’ dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuita’ aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione e’ inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilita’ degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa e’ in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi’ indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”.
L’unità temporale ritenuta significativa dal legislatore per ritenere conclamato lo stato di crisi è pertanto quella di sei mesi. Su questa base si misura la sostenibilità del debito e il pregiudizio della continuità aziendale.
Il comma successivo incarica il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di elaborare con cadenza almeno triennale gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. La valutazione desumibile dalla loro analisi deve pertanto primariamente essere unitaria. In secondo luogo gli indici elaborati dal CNDCEC dovranno esprimere “la sostenibilita’ degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa e’ in grado di generare” e “l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.
IL SISTEMA DEGLI INDICI
Gli indici selezionati prescelti sono riferibili ai seguenti ambiti:
sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento;
grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
equilibrio finanziario;
redditività;
sviluppo;
indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.
Il CNDCEC ha riassunto l’applicazione sequenziale degli indici nella figura riportata di seguito:
Figura. 1
Patrimonio netto negativo
Il parametro di bilancio riportante un patrimonio netto negativo, conduce istantaneamente alla ragionevole presunzione dello stato di crisi. Come noto, tale squilibrio patrimoniale non può che essere superato mediante il ripianamento delle perdite.
Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
Il DSCR è un quoziente che, nella versione più semplificata, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa nei sei mesi successivi a servizio del rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Qualora l’impresa presenti un DSCR a sei mesi inferiore a 1, si determinerà, come evidenziato in figura 1, la ragionevole presunzione dello stato di crisi.
Gli indici di settore
Qualora l’azienda evidenzi un patrimonio netto positivo e il capitale sociale sopra il limite legale e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati, si renderà necessario adottare i seguenti cinque indici. Gli indici riportati vanno messi in relazione con delle soglie di allerta differenziate a seconda del settore di attività. Per ritenere ragionevole la presunzione dello stato di crisi si deve verificare il contestuale superamento di tutte le soglie. Gli indici individuati sono i seguenti:
– indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
– indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
– indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
– indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
– indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Per ciascun indicatore soprariportato, il CNDCEC ha operato, mediante analisi statistica, una differenziazione delle soglie di allerta in ragione dei diversi settori di attività. La tabella 1 riporta tali evidenze:
Tabella. 1
Ai fini dell’applicazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio, ovvero:
ONERI FINANZIARI / RICAVI: si accende il segnale in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;
NETTO / DEBITI TOTALI: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
LIQUIDITA’ A BREVE TERMINE: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
CASH FLOW / ATTIVO: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO: si accende il segnale in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia.
L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Gli studi condotti dal CNDEC evidenziano, come riportato in figura 2, che la presenza di uno o due indici accesi può essere considerata fisiologica in quanto corrispondente a gruppi di imprese con rischio di default non superiore a quello medio del campione. Inoltre i cinque segnali non rivestono un peso specifico diverso, ma tutti riportano un uguale grado di ponderazione e, infine, il numero di segnali che superano la soglia indicata non generano una conseguente classifica di default.
La figura 2 evidenzia come il rischio aumenti in modo esponenziale con il numero di segnali accesi. In particolare, fino a 2 segnali accesi si è in un’area inferiore al rischio medio del campione.
Poco più del 40% dei bilanci esaminati nel campione non ha alcun segnale acceso, mentre si osserva la maggiore concentrazione di bilanci con 1 o 2 segnali accesi, situazione che può essere considerata fisiologica in quanto riconducibile a tassi di insolvenza prossimi alla media campionaria. A partire da 3 segnali accesi il rischio aumenta significativamente, ma, per riscontrare una situazione prossima all’insolvenza, le evidenze statistiche indicano che soltanto l’accensione di tutti e 5 i segnali può condurre ad una simile conclusione.
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